LR 10/2014 – I criteri per la sanatoria delle occupazioni abusive

Data:
3 Settembre 2015

La Regione Puglia ha definito i criteri  applicativi dell’art. 20 della L.R. 7 aprile 2014 n. 10, in materia di regolarizzazioni di occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che ha attribuito al servizio sociale  un specifica competenza in merito.
Quest’Ordine è più volte intervenuto presso la Regione per rappresentare le criticità della norma rispetto ai compiti richiesti, che avrebbero esposto gli assistenti sociali in procedure discutibili e poco obiettive.
La Delibera n. 990/2015 chiarisce il significato della “condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità” e definisce le modalità di attestazione.

 

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 990

Criteri applicativi dell’art. 20 comma 3 punto b) della L.R. 7 aprile 2014 n. 10, in materia di regolarizzazioni di occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Vicepresidente e Assessore all’Assetto del Territorio, Angela Barbanente sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Concessione contributi, flussi finanziari e requisiti soggettivi e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Politiche Abitative riferisce:

Premesso che:
con L.R. n. 10 del 7 aprile 2014 è stata approvata la “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
il secondo comma dell’art. 20 della suddetta legge, introdotto con un emendamento in Consiglio regionale dispone, in deroga al divieto di occupazione senza titolo di cui al primo comma, la regolarizzazione di occupazione senza titolo su richiesta dei soggetti interessati, qualora ricorrano in capo al nucleo familiare del richiedenti i seguenti requisiti:
“a) occupare l’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità;
c) impegnarsi al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.
L’istanza del soggetto interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che emana il provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all’accertamento del requisito di cui alla lettera b).”;
con nota acclarata al protocollo dell’Assessorato il 19 febbraio 2015 n. 240, il Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali CROAS, ha chiesto l’attivazione di un tavolo di lavoro per la determinazione dei criteri oggettivi che consentano ai servizi sociali dei comuni interessati da procedimenti di regolarizzazione di occupazione senza titolo di alloggi erp, di poter attestare in capo al richiedente la “condizione di particolare disagio socio- economico e di necessità” richiesto al punto b) della predetta norma;
le difficoltà evidenziate dal CROAS, su segnalazione di alcuni comuni investiti della procedura, attiene all’assenza di criteri oggettivi richiamati dalla norma per l’accertamento di detto requisito, sia per quanto attiene lo stato di particolare disagio socio economico che l’ulteriore aggravante dello stato di necessità che possa giustificare l’assegnazione in deroga;
il giorno 2 marzo 2015, su convocazione del Vice Presidente Angela Barbanente, si è costituito un tavolo di lavoro coordinato dallo stesso Vice Presidente, al quale hanno partecipato le rappresentanze dell’Ordine degli Assistenti Sociali, dell’ANCI, delle ARCA Provinciali ed il Servizio Politiche abitative della Regione Puglia;

Considerato che la fissazione di criteri condivisi da applicare uniformemente sul territorio regionale, consentirebbe agli operatori del settore di evitare di effettuare accertamenti in regime di totale discrezionalità con i rischi che ne conseguono;

Atteso che:
– esiste già una norma nazionale in materia di sfratti che può costituire un criterio oggettivo mediante il quale stabilire quando si è in presenza di un soggetto che versi in
– uno stato di particolare disagio socio economico e di necessità;
– in particolare la Legge statale n. 9/07 “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”, all’art. 1 “sospensione delle procedure esecutive di rilascio” riporta i requisiti oggettivi in presenza dei quali è possibile sospendere lo sfratto esecutivo ritenendo il soggetto passivo dello sfratto meritevole di una deroga;

Ritenuto di poter applicare in via analogica all’art. 20 secondo comma lett. b) della LR n. 10/14, l’art. 1 della Legge n. 9/07, nella parte in cui individua i requisiti indicativi di uno stato di particolare bisogno e necessità, tali da escludere gli sfratti in atto, ad eccezione del requisito del reddito il cui ammontare è già determinato da legge regionale per l’accesso all’alloggio popolare;

Preso atto, pertanto, che nell’ambito della suddetta riunione si è stabilito di ritenere sussistente la “condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità” di cui al punto b) dell’art. 20 della LR n. 10/2014 in presenza dei seguenti requisiti autocertificati dai soggetti richiedenti la regolarizzazione dell’occupazione senza titolo:
a) siano o abbiano nel nucleo famigliare persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo famigliare nella regione di residenza;
b) abbiano un reddito annuo complessivo famigliare non superiore al limite di € 13.000,00 stabilito dalla Regione Puglia per l’accesso all’alloggio popolare con la Legge Regionale n.22/2006, art.11, comma 7;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dall’art. 4, comma 4° della L.R. n° 7/97, lettera F);

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse che precedono;

2. Di stabilire che la “condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità” di cui al punto b) dell’art. 20 della L.R. n. 10/2014 sussiste in presenza dei seguenti requisiti autocertificati dai soggetti richiedenti la regolarizzazione di alloggio erp senza titolo:
a) siano o abbiano nel nucleo famigliare persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo famigliare nella regione di residenza;
b) abbiano un reddito complessivo famigliare non superiore al limite di € 13.000,00 stabilito dalla Regione Puglia per l’accesso all’alloggio popolare con la L.R. n.22/2006, art. 11, comma 7;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente

 

Vedi il testo originale sul sito della Regione Puglia.

 

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Ultimo aggiornamento

4 Settembre 2015, 13:00