Servizio sociale ed edilizia residenziale pubblica

Data:
20 Ottobre 2014

L’entrata in vigore della L.R. 10/2014 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, con particolare riferimento all’art 20 “occupazione e cessione illegali degli alloggi”, che recita << […] gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti. >>, desta non poca preoccupazione e porta quest’Ordine ad attivarsi in tal senso.

Pare doveroso evidenziare che la discrezionalità “imposta” agli Assistenti sociali dal succitato articolo, circa la concessione o il diniego della sanatoria, espone il professionista e il suo operato ad una condizione di non completa e adeguata tutela, con evidenti ricadute e ripercussioni sul piano personale e professionale.
In modo particolare, si ritiene necessario l’individuazione di criteri e strumenti di valutazione di natura oggettiva – di quello che vien definito “lo stato di particolare disagio socio-economico” – per una omogenea applicazione sul territorio regionale e una garanzia di parità di trattamento dei cittadini.
Preoccupazione ed esigenze riscontrate e condivise anche nelle diverse segnalazioni pervenute a questo Consiglio da parte dei colleghi che operano nei servizi territoriali.
Lo scorso mese di Luglio, l’A.R.C.A. (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare) nell’ambito di una Conferenza di Servizi tenuta con i Comuni delle province di Bari e BAT, ha tentato di concordare un modus operandi omogeneo tra i servizi attraverso la definizione di alcuni criteri che la famiglia deve possedere per richiedere la sanatoria.
Quest’Ordine ha formulato una richiesta di incontro ai referenti dell’A.R.C.A., per manifestare le preoccupazioni ma anche per presentare una serie di criteri integrativi e quelli già delineati con il fine di tutelare e meglio delineare l’intervento degli Assistenti sociali.
A tal proposito invitiamo i colleghi a segnalare se nei Comuni nei quali operano vi è già stata un’assegnazione di pratiche ex art. 20 LR 10/2014, nonché avanzare suggerimenti/integrazioni rispetto ai criteri elencati [in calce descritti come documentati dall’Agenzia] utili all’incontro già richiesto.
Le comunicazioni dovranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail info@croaspuglia.it ed avere ad oggetto “art 20 L.R 10/2014”.
[box]Criteri documentati dall’A.R.C.A.

Criteri oggettivi che il nucleo familiare richiedente la sanatoria deve possedere:

 

I° parametro – rientra a pieno titolo:

il nucleo familiare richiedente la sanatoria che è già in regime di assistenza o di sussidio;

stato di necessità conclamata (disoccupazione, etc) antecedente alla data dell’ 8 aprile 2011;

nuclei con presenza di minori;

nuclei con presenza di anziani ( ultrasessantacinquenni con pensione sociale);

nuclei con presenza di portatori di handicap e/o malattie croniche e/o tossicodipendenti;

monogenitorialità;

necessità contingenti.

 

II° parametro:

Il nucleo familiare richiedente la sanatoria che non è in regime di assistenza, dovrà essere invitato dagli Assistenti sociali e sostenere dei colloqui al fine di accertare le reali condizioni socio/economiche nonché le cause che hanno determinato l’occupazione dell’alloggio.
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Ultimo aggiornamento

20 Ottobre 2014, 20:01