Servizio sociale ed edilizia residenziale pubblica
Data:
20 Ottobre 2014
L’entrata in vigore della L.R. 10/2014 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, con particolare riferimento all’art 20 “occupazione e cessione illegali degli alloggi”, che recita << […] gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti. >>, desta non poca preoccupazione e porta quest’Ordine ad attivarsi in tal senso.
Criteri oggettivi che il nucleo familiare richiedente la sanatoria deve possedere:
I° parametro – rientra a pieno titolo:
il nucleo familiare richiedente la sanatoria che è già in regime di assistenza o di sussidio;
stato di necessità conclamata (disoccupazione, etc) antecedente alla data dell’ 8 aprile 2011;
nuclei con presenza di minori;
nuclei con presenza di anziani ( ultrasessantacinquenni con pensione sociale);
nuclei con presenza di portatori di handicap e/o malattie croniche e/o tossicodipendenti;
monogenitorialità;
necessità contingenti.
II° parametro:
Il nucleo familiare richiedente la sanatoria che non è in regime di assistenza, dovrà essere invitato dagli Assistenti sociali e sostenere dei colloqui al fine di accertare le reali condizioni socio/economiche nonché le cause che hanno determinato l’occupazione dell’alloggio.
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Ultimo aggiornamento
20 Ottobre 2014, 20:01