Ultimi giorni per l'assicurazione RC professionale

Data:
12 Ottobre 2012

Il Consiglio Nazionale, al fine di favorire l’accesso degli iscritti a una copertura assicurativa completa ed economica, ha confermato anche per il prossimo anno, con Reale Mutua di Assicurazioni, polizze ad adesione facoltativa per la responsabilità civile professionale, la tutela legale, gli infortuni e la invalidità permanente da malattia.

L’importo di adesione, da versare entro il 20 ottobre 2012, per la prima volta dopo 13 anni è stato portato da € 50 a € 60 in seguito all’ampliamento di massimali e garanzie studiate da Consiglio Nazionale d’intesa con Reale Mutua Ass.ni prevedendo importanti tutele nell’esclusivo interesse degli iscritti all’Ordine.

Tutto questo in previsione anche dell’oramai prossima obbligatorietà della polizza di responsabilità civile professionale, prevista per agosto 2013.

Infatti e’ stato ad esempio previsto di comprendere la RC con ulteriore garanzia di un anno, per tutti quegli assistenti sociali che in seguito alla cessazione dell’attività lavorativa per sopraggiunto pensionamento, vengano fatti oggetto di una richiesta risarcimento danni, purché per fatti avvenuti nel periodo di effettiva copertura assicurativa.

Confermiamo che tale polizza di RC opera anche nel caso di “Colpa grave” del dipendente, che deve essere obbligatoriamente assicurata individualmente, fattispecie questa garantita dalla adesione individuale alla polizza.

E’ opportuno specificare che il Consiglio Nazionale non ha alcun interesse diretto rispetto alla stipula delle polizze e ha un ruolo esclusivamente di tramite tra gli iscritti e la società assicuratrice al fine di garantire condizioni di cui non sarebbe possibile usufruire in un rapporto singolo professionista/assicurazione.

Si riportano si seguito alcune note esplicative per un approfondimento delle quali si rimanda agli articoli apparsi in precedenza sul notiziario e disponibili sul sito internet del Consiglio Nazionale.

LE POLIZZE

La polizza di Responsabilità Civile Professionale tiene indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché per danni puramente pecuniari, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’esercizio dell’attività di Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista, regolarmente iscritti all’albo ai sensi della Legge 84/93 e del DPR 328/2001.

La validità di tale garanzia è subordinata al possesso da parte dell’Assicurato delle abilitazioni professionali e degli altri requisiti richiesti dalla legge per l’attività da questi svolta.

L’attività professionale diviene ogni anno più complessa e specialista, e anche i costi che possono derivare per il risarcimento di un danno crescono costantemente.

Le ipotesi di responsabilità possono essere le più varie; è un dato di fatto che sempre più frequentemente viene riconosciuta la responsabilità civile del professionista in conseguenza di suoi errori od omissioni. Crescono anche , e fortemente, gli importi a suo carico per il risarcimento del danno provocato.

L’assicurazione di Responsabilità Civile diventa quindi un “investimento” importante per poter svolgere la propria professione con la dovuta tranquillità e non incorrere in spese di risarcimento spesso superiori alle proprie possibilità.

La garanzia vale per i sinistri che si verifichino in Europa e opera per le richieste di risarcimento che siano pervenute all’assistente sociale assicurato, e da questi denunciate alla Società di Assicurazione, nel periodo di validità dell’assicurazione e che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.

In sintesi, il massimale complessivo per anno assicurativo è di € 12.000.000 con i seguenti sottolimiti:

1. limite per sinistro €3.000.000

2. limite per ogni persona che  abbia subito lesioni personali €300.000

3. limite per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone €150.000

4. limiti per sinistri comportanti danni puramente pecuniari

– massimo risarcimento per anno assicurativo € 1.000.000 – massimo risarcimento per ogni singolo sinistro € 125.000

In caso di sinistro che comporti danni puramente pecuniari verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e un massimo di € 2.500. Indispensabile integrazione alla polizza di Responsabilità Civile Professionale è l’assicurazione di Tutela Giudiziaria che copre le spese (fino al massimale previsto di € 15.500 per sinistro con il limite di € 2.600 per atti dolosi) relative a vertenze civili e a procedimenti penali, garantisce all’assicurato la possibilità di scegliere il legale di propria fiducia che verrà pagato dall’ARAG.

Ricordiamo anche che e’ previsto con un massimale di € 500,00, l’intervento di un legale per il ritiro da parte dell’Assicurato di documenti presso l’autorita’ di pubblica sicurezza, anche nel caso non venga successivamente avviata alcuna azione penale nei confronti dell’Assicurato.

Tante possono essere le occasioni in cui si può aver bisogno della copertura della polizza per difendere i propri diritti. Si pensi, per esempio, all’eventualità di essere coinvolti in procedimenti (penali o civili) nell’ordinario svolgimento della propria attività di assistente sociale operando non solo in una struttura pubblica, ma anche in una struttura privata.

La polizza di Tutela Giudiziaria degli Assistenti Sociali prevede la copertura per i delitti colposi e per i delitti di natura dolosa (questi ultimi solo in caso di assoluzione o proscioglimento).

Guardando la casistica relativa all’operatività della polizza negli anni passati, si può osservare che tali procedimenti per la maggior parte sono stati di natura penale.

Da una disamina dei casi assicurati sino ad ora gestiti emergono come tipologie di reati dolosi maggiormente ricorrenti: – rifiuto di atti di ufficio; – omissione;

– abuso di ufficio; – mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

A questi si aggiungono altri casi meno frequenti, che sono però già accaduti ad assistenti sociali nello svolgimento delle proprie mansioni: – rivelazione ed utilizzo del segreto d’ufficio; – false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria;

– abbandono di persone minori o incapaci; – lesioni personali colpose.

A integrazione del “pacchetto sicurezza”, Reale Mutua mette a disposizione la Polizza Infortuni Cumulativa che ha l’obiettivo di tutelare l’Assicurato per quegli infortuni che possono accadere nell’esercizio della propria professione.

Le coperture previste sono: – il caso morte prevede il pagamento del capitale assicurato di € 60.000 a favore degli eredi legittimi; – il caso di invalidità permanente assicurato per € 75.000 è dovuto solo se l’invalidità si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio; l’indennizzo è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita della franchigia di 5 punti percentuali.

Se però l’invalidità accertata è maggiore del 25%, l’indennizzo liquidato non terrà conto di alcuna franchigia che si annullerà. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia maggiore del 65%, la Società Reale Mutua liquiderà un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato.

Queste condizioni relative alle valutazioni del grado di invalidità permanente e alle franchigie applicate sono volte a tutelare i danni gravi e a penalizzare i piccoli danni che non pregiudicano sono volte a tutelare i danni gravi e a penalizzare i piccoli danni che non pregiudicano la capacità lavorativa di ognuno di noi, riuscendo nel contempo a limitale i costi di polizza;

– il caso rimborso spese di cura copre le spese sostenute nei limiti del massimale previsto di € 5.000 in caso di ricovero o intervento chirurgico in day hospital, e di degenza sia in strutture pubbliche che provate. Sono previsti inoltre i rimborsi anche per le spese relative a prestazioni sanitarie extra-ricovero, per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, trattamenti riabilitativi, noleggio di apparecchiature terapeutiche e per cure e protesi dentarie. Le spese delle prestazioni extra-ricovero sono rimborsate nella misura dell’80%; il rimanente 20% con il minimo di 75 euro resta a carico del singolo assicurato;

– il caso HIV e Epatite C risarcisce il rischio di contagio da virus HIV e da Epatite C avvenuti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. La Reale Mutua assicura l’indennizzo previsto di € 25.000 per l’HIV e di € 25.000 per l’Epatite solo se vengono rispettati gli obblighi che prevedono di dare avviso alla stessa entro tre giorni dal momento del presunto contagio, poiché entro sei giorni l’assicurato deve sottoporsi a un primo test HIV o Epatite presso un centro specializzato indicato, allo scopo di determinare l’assenza del virus; in questo caso, dopo 180 giorni, potrà sottoporsi a un secondo test che dovrà accertare l’avvenuto contagio e consentirà alla Reale Mutua di procedere al conseguente risarcimento.

La garanzia opera anche per gli infortuni occorsi agli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di veicoli durante e in conseguenza della circolazione nonché per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo e le relative operazioni di controllo, rese necessarie per riprendere la marcia.

L’assicurazione vale a condizione che i veicoli siano guidati da persone in possesso della prescritta patente di abilitazione e degli altri requisiti previsti dalla vigenti Leggi.

Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose, la garanzia è valida in quanto i trasportati si trovino all’interno della cabina di guida.

La polizza da Invalidità Permanente da Malattia (I.P.M.), garantisce un capitale di € 12.000 in caso di malattia (non necessariamente derivante da causa professionale) che comporti effetti gravemente invalidanti tali da pregiudicare di fatto sia lo svolgimento dell’attività professionale sia la vita di relazione. E’ importante precisare che sono ovviamente escluse le malattie gravi preesistenti alla stipula del contratto; siamo però riusciti ad ottenere che tutti possano aderire anche senza la compilazione di un questionario sanitario preventivo sul proprio stato di salute, condizione, questa, sempre prevista per le polizza di Invalidità Permanente da Malattia.

Tutti i casi previsti, ribadiamo, sono compresi solo per gli infortuni occorsi durante l’attività professionale.

MODALITA’ DI ADESIONE

Le polizze scadono il 20 ottobre di ogni anno. Per aderire si deve versare il premio complessivo per un anno di € 60,00 entro la data del 20 ottobre 2012:

sul c/c postale N. 20997011 – IBAN IT 14 K 07601 03200 000020997011 o, in alternativa, – sul c/c bancario IBAN IT 89 J 03138 01000 000010019206 presso Banca Reale Spa Entrambi intestati a: Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali – Via del Viminale, 43 – 00184 Roma indicando chiaramente: – nome dell’Assicurato (nel caso fosse diverso da chi effettua il versamento); regione di appartenenza; alla voce “causale”: premi assicurativi.

A coloro che sono attualmente in copertura per l’annualità 2011/2012 verrà inviato un modello di c/c postale prestampato, che preghiamo di utilizzare per il pagamento.

Gli iscritti che hanno stipulato negli anni precedenti l’assicurazione prof.le, che non hanno ricevuto il bollettino premarcato, possono provvedere al versametno utilizzando un bollettino in bianco (TD 123) compilandolo utilizzando i dati indicati nella circolare.

Ribadiamo la necessità che i pagamenti siano effettuati entro la scadenza del prossimo 20 ottobre.

DENUNCE DEI SINISTRI

Fatta eccezione per i casi di contagio da virus HIV e HCV sulla polizza Infortuni, che devono seguire un iter particolare, per gli altri casi di sinistri o di avvenimenti dai quali possa scaturire un sinistro, è necessario che l’Assicurato invii una lettera raccomandata alla Reale Mutua (se possibile anticipata via fax) e al Consiglio Nazionale, che contenga tutte le informazioni necessarie.

E’ indispensabile allegare anche la copia della ricevuta del bonifico bancario o del bollettino di c/c postale, che dimostrino l’avvenuto pagamento.

Si riporta qui di seguito un fac-simile di denuncia:

[box type=”info”] Raccomandata

Spett.le Soc. Reale Mutua di Ass.ni

Largo Chigi, 9 00187 Roma

E, p.c. Spett.le Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

Via del Viminale, 43 00184 Roma

Oggetto: Denuncia di sinistro su polizza R.C. TUTELA GIUDIZIARIA INFORTUNI I.P.M.

Ordine Nazionale Assistenti Sociali

Assicurato: Nome, Cognome, indirizzo, telefono, eventuale e-mail

Descrizione dettagliata dell’evento con indicazione della data, dell’ora, delle cause e delle circostanza che lo hanno determinato, della presenza di eventuali testimoni e di tutto ciò che può essere utile alla gestione del sinistro.

Allegati obbligatori:

– – – certificati medici e/o ospedalieri (in caso di infortuni);

documentazione ricevuta e/o inviata (richieste di risarcimento, avvisi di garanzia, ecc.);

copia del bonifico bancario o bollettino di c/c postale che dimostri l’avvenuto pagamento.

Luogo e data Firma here[/box]

E’ auspicabile che quesiti, richieste e precisazioni in ordine alle polizze, vengano inviate direttamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: romatritone.680@agenzie.realemutua.it

Ultimo aggiornamento

12 Ottobre 2012, 19:07