La riforma delle professioni

Data:
6 Dicembre 2011

Il progetto di legge sull’ordinamento della professione

 

 

CONSIDERAZIONI SUL
PROGETTO DI LEGGE SULL’ORDINAMENTO DELLA
PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE


Il Croas Puglia ha presentato il progetto di legge alla comunità professionale in 4 incontri decentrati (Taranto, Lecce, Foggia, Bari) lo scorso mese di novembre; inoltre ha pubblicato la proposta sul proprio sito web, auspicando commenti e riflessioni.
Per il prossimo 4 gennaio è stato programmato un incontro con le tre Università pugliesi per recepire la posizione delle sedi accademiche in merito.
Il Croas Puglia ritiene la proposta soddisfacente nel suo complesso auspicando la revisione di taluni articoli per meglio definire aspetti e peculiarità professionali dell’assistente sociale.
Formazione accademica

Il Croas Puglia, pur evidenziando come la laurea triennale abbia consentito un ingresso pressoché  immediato nel mondo del lavoro, specie nei servizi del terzo settore,  non può che rimarcare l’insufficienza della formazione accademica triennale rispetto alla dimensione dell’ identità professionale e della competenza minima dinanzi alla complessità dei problemi sociali attuali e del sistema dei servizi.

Alzare l’asticella della formazione a 5 anni è auspicabile e ampiamente condivisibile, purché si incrementino i contenuti dei piani didattici nell’ambito dell’area metodologica e delle materie professionalizzanti  e si rafforzi l’esperienza di tirocinio assegnandole valore sostanziale.

Relativamente al tirocinio, si ritiene opportuno che nella legge si evidenzi la possibilità di svolgimento, almeno di parte di esso, oltre il conseguimento della laurea, come una sorta di praticantato, il cui superamento dovrebbe essere posto come requisito per l’accesso all’esame di stato.

Servizio sociale professionale e accesso alla dirigenza
Si ritiene che il richiamo alla dirigenza in una legge di ordinamento professionale non sia comprensibile se non si chiariscono due aspetti fondamentali: le attribuzioni professionali esclusive dell’assistente sociale e la funzione pubblica nell’esercizio del livello essenziale previsto nella legge 328/00.
E’ necessario, cioè, prevedere che il servizio sociale professionale, quale livello essenziale delle prestazioni, sia assicurato in ogni ente pubblico avvalendosi esclusivamente delle prestazioni dell’assistente sociale, con divieto di esternalizzazione di questa funzione “core” del sistema di welfare pubblico.
Tale limite alla gestione esternalizzata (gestione che spesso si è tradotta in utilizzo improprio e sottopagato di assistenti sociali impiegati attraverso cooperative o agenzie di lavoro interinale) dovrebbe essere posto anche nell’art. 2, relativo all’esercizio professionale in forma individuale o associata, evidenziando il divieto all’utilizzo di tali forme di lavoro per assicurare il “servizio sociale professionale”, ovvero (in subordine) prevedere una adeguata e successiva regolamentazione, d’intesa con l’Ordine, per l’utilizzo di prestazioni libero professionali degli assistenti sociali da parte dell’ente pubblico, per assicurare adeguati livelli di copertura del s.s.p. in aggiunta e in coordinata con le “prestazioni pubbliche” la cui principale titolarità resta un presidio fondamentale dei diritti dei cittadini e dei livelli di protezione e tutela.
L’istituzione della dirigenza, in tale area tecnica, risulterebbe così plausibile e coerente con lo specifico ambito di competenza, rafforzando il ruolo e la funzione professionale.
Appare altresì necessario un rinvio esplicito (in termini di obbligo ad adeguare) alla contrattazione collettiva e alla disciplina regolamentare degli enti locali.

Organo di disciplina
Si manifestano le preoccupazioni per i costi di tale organo che, al pari di quanto già avvenuto con i collegi dei revisori, risulterà particolarmente oneroso per la comunità professionale.
Si auspica, pertanto, una definizione organizzativa più snella e sopratutto si chiede (qualora non ostino indicazioni normative specifiche) che l’avvocato, anziché componente effettivo, sia solo componente/consulente aggiunto al bisogno.
Quest’Ordine regionale si riserva si produrre entro il prossimo appuntamento della conferenza dei Presidenti una integrazione inerente la posizione delle università pugliesi sull’argomento.

dott. Giuseppe De Robertis
(Presidente)

 

Un invito a tutti i colleghi a contribuire al processo di condivisione intervenendo con commenti e considerazioni sull’argomento.

Ultimo aggiornamento

6 Dicembre 2011, 18:14