Osservazioni e proposte in sanità
Data:
1 Marzo 2011
Regolamentazione del distretto, P.U.A. e U.V.M.
Sono state presentate a fine gennaio alla 3^ Commissione regionale e all’Assessore regionale alla Salute, le osservazioni e le proposte dell’Ordine regionale in merito al Piano regionale della Sanità, con riferimento alla regolamentazione del distretto sanitario e alla regolamentazione dell’accesso ai servizi socio-sanitari integrati (PUA e UVM).
Si è colta anche l’occasione per ribadire l’importanza di assicurare in ogni ospedale il servizio sociale ospedaliero.
Di seguito il testo presentato:
Alla 3^ Commissione
Assistenza sanitaria Servizi Sociali
All’Assessore alla Salute
dr. T. Fiore
All’Assessore al Welfare – Lavoro, Politiche di Benessere sociale e P.O.
Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria
Dott.ssa E Gentile
REGIONE PUGLIA
Oggetto:
Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario e Linee guida regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio sanitari.
Questo Ordine, nel prendere visione del Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario, in attuazione dell’art. 14 della LR n.25/2006, nonché delle linee guida regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio sanitari, nota ed evidenzia una palese incongruenza con la L.R n.25/2006.
Condizione, questa, che solleverebbe un problema giuridico, perché tutto ciò che non è previsto dalla legge non può essere contemplato nel regolamento attuativo o non vi possono essere disposizioni in contrasto con essa.
Il comma 14 lettera C dell’art.14 della Legge Regionale 25 del 3/08/06 pone il Servizio sociale professionale quale struttura per il raccordo operativo a livello distrettuale delle UO e dei servizi sovradistrettuali in materia socio- sanitaria, funzionalmente collegata al coordinatore socio-sanitario e diretta da un assistente sociale con laurea specialistica o a essa equiparata; questa struttura collabora con il coordinatore socio-sanitario per la programmazione distrettuale in materia socio-sanitaria, per l’elaborazione del PAT e del PSZ, per la progettazione degli interventi socio-sanitari, per la promozione della cooperazione interistituzionale, per il monitoraggio e la valutazione delle attività promosse in ambito socio- sanitario; [..]
Constatiamo, increduli, come il regolamento proposto non preveda il Servizio Sociale Professionale come struttura.
La LR 25/2006, inoltre, individua in ausilio alla Direzione Distrettuale, la funzione di “Coordinamento socio sanitario” ed il relativo Coordinatore ed indica che tale funzione, a livello distrettuale si occupa di tutte le attività ad elevata integrazione socio-sanitaria.
Si ritiene che l’intento del legislatore fosse quello di comprendere, all’interno dello staff della direzione distrettuale, il coordinatore socio-sanitario ed il coordinamento socio-sanitario.
Le funzioni del coordinatore socio sanitario sono declinate sia nella LR n. 19/06 che nel RR n. 4/07, oltre alla LR 25/06, e si ritiene che tali funzioni non possano essere attribuite al Direttore del Distretto (a cui, recita la norma, il coordinatore socio sanitario deve fare riferimento).
Il Regolamento approvato, in punto di organizzazione del Distretto Socio Sanitario, nulla dispone in merito alla istituzione della figura del coordinatore socio-sanitario nonché alla funzione di coordinamento socio-sanitario.
Quest’Ordine, ritiene che tale possa essere attribuita alla figura professionale dell’Assistente Sociale, anche nel caso in cui debba essere un dirigente, essendo prevista la funzione dirigenziale per gli Assistenti Sociali ai sensi dell’art 9 Ccnl della dirigenza (Stpa del SSN-2006-2009, biennio 2006-2007).
In merito alla U.V.M., occorre fare le seguenti considerazioni.
L’art. 27 della L.R. n. 4/2010 (Modifica composizione unità di valutazione multidimensionale) recita: “Le figure professionali a cui è affidata la valutazione sono: il direttore del distretto socio-sanitario o suo delegato (in qualità di coordinatore socio-sanitario), il responsabile del servizio sociale professionale, […]
Le Linee guida regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio sanitari, in riferimento all’UVM, pur citando il predetto articolo, individuano il delegato del Direttore in un dirigente: questa indicazione non è prevista nell’art. 27 della LR 4/2010 ed impedisce, nell’immediato, al Direttore di distretto di nominare quale suo delegato un Assistente sociale, considerato che molti di questi professionisti in sanità hanno curricula di studio e professionali molto corposi per formazione ed esperienza nell’area dell’integrazione socio-sanitaria.
Giova ricordare che sin dal 2003 si sono sviluppate esperienze positive e significative in alcuni ambiti territoriali pugliesi che vedono Assistenti sociali impegnati nei processi di integrazione socio-sanitaria.
Sulla composizione delle UVM, il regolamento dispone in merito secondo quanto disposto dal precitato art. 27 legge regionale n. 4/2010. Tuttavia, nelle linee guida, viene introdotta una inammissibile distinzione tra componenti obbligatori, definiti “irrinunciabili”, e componenti opzionali in quanto si dispone che “sono componenti irrinunciabili il direttore del distretto o altro dirigente suo delegato, il Medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e l’Assistente sociale dell’Ambito territoriale / Comune di residenza della persona.
L’esigenza dell’integrazione socio-sanitaria nasce dall’impossibilità di separare i contenuti di cura, dalla prevenzione, riabilitazione e recupero sociale alla presenza di bisogni riguardanti aspetti fisici, psichici, relazionali e socio-ambientali ai quali occorre rispondere con un’offerta unitaria in ambito sanitario e sociale.
In moltissime aree d’intervento sono coinvolti sia gli aspetti sanitari sia quelli sociali, quasi sempre tali aspetti risultano inseparabili, spesso in alcune fasi dell’azione sanitaria s’inseriscono problemi di natura sociale dalla cui soluzione dipende l’efficacia dell’intervento sanitario.
Si è costretti a ribadire che l’Assistente sociale nei servizi sanitari deve individuare i diversi problemi sociali connessi con le malattie per cui è indispensabile che il responsabile del servizio sociale professionale del distretto sia sempre presente nell’UVM e che nella PUA, oltre all’assistente sociale del Comune, ci sia anche quello della ASL.
La Struttura di Servizio Sociale Professionale, il Coordinamento Socio Sanitario (affidato all’Assistente sociale), l’UVM e la PUA rappresentano l’anello di raccordo tra il livello politico–gestionale ed il livello tecnico operativo dell’integrazione socio sanitaria e sono i punti di partenza per promuovere e favorire autentici processi di cambiamento nelle politiche socio sanitarie, atte a favorire un approccio innovativo al concetto di “salute”.
In ultimo, si valuti quanto previsto nel regolamento a proposito della struttura semplice consultoriale.
Nello specifico, considerato che i Consultori familiari fanno riferimento ad un modello sociale di salute, ad un approccio non direttivo ma orizzontale (composizione multidisciplinare dello staff), ad una costante attenzione alle differenze di genere in ottemperanza al POMI, sarebbe opportuno e coerente declinare che la responsabilità e/o il coordinamento del Consultorio possa essere affidato a figure professionali in possesso di laurea specialistica nelle area medica, ostetrica-infermieristica, psicologica e sociale.
Si chiede la revisione dei provvedimenti in discussione alla luce delle su esposte considerazioni.
Distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Robertis
Alla terza Commissione
Assistenza Sanitaria Servizi Sociali
Regione Puglia
Via Capruzzi 204
Bari
All’Assessore alla Salute
Regione Puglia
dr. T. Fiore
Via Caduti di tutte le guerre
Bari
Oggetto: Richiesta di Emendamenti “Piano di riordino sanitario Regione Puglia”.
Si intende porre all’attenzione delle SS.VV., quale contributo alla definizione di standard organizzativi ottimali nel redigendo Piano di riordino sanitario, la necessità di adeguatamente declinare il Servizio Sociale Professionale già previsto negli Ospedali fin dal 1969 (DPR n.128 del 27/03/69 art. 2).
Nonostante i dettami del citato DPR 128/69, la legge Regionale n. 26 /2006 non esplicita la previsione del Servizio sociale professionale all’interno delle Aziende Ospedaliere, al pari del Servizio per le Professioni Sanitarie..
Si ritiene necessario che il sistema ospedaliero abbia al suo interno una forte componente sociale che faccia da “trade-union” col territorio e che riceva gli input dallo stesso, per assicurare continuità terapeutica e tutela degli interessi del cittadino.
Si propone, pertanto, un’integrazione al comma 2 dell’art. 34 della Legge 26/06.
Ciò per colmare la discrepanza venutasi a creare tra il comma 2 e il comma 6 della predetta legge, considerato che il comma 6 autorizza i Direttori Generali delle AUSL e delle Aziende Ospedaliere ad istituire posti in organico di Dirigenti dei “Servizi Sociali Professionali”, senza però prevedere, nel comma 2 dello stesso articolo per le Aziende Ospedaliere, il connesso servizio.
Condizione, questa, di immotivata sperequazione e disuguaglianza a danno degli Assistenti Sociali Ospedalieri unici professionisti esclusi dal comma 2 dell’articolo 34 dalla L.R. n.26/06, inoltre non ottempera a quanto stabilito dalla normativa nazionale.
Distinti saluti
il Presidente
Dott. G. De Robertis
Emendamento
Integrazione e modifica del comma 2 dell’art. 34 della LR 26/06:
“Sono altresì istituiti in ogni Azienda USL i Servizi delle Professioni Tecnico-Sanitarie, della Prevenzione, della Riabilitazione nonché il Servizio Sociale Professionale. Il Servizio delle Professioni Tecnico-Sanitarie, quello della Riabilitazione e il Servizio Sociale Professionale sono istituiti anche nelle Aziende
Ultimo aggiornamento
1 Marzo 2011, 13:44