Estratto del regolamento interno

ART. 2 – ALBO REGIONALE

Gli iscritti all’Albo Professionale costituiscono l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione.

L’Albo è costituito dalle due Sezioni A e B, che comprendono i professionisti in possesso del relativo titolo di studio o ivi collocati in ragione di disposizioni normative, con la denominazione prevista dalla legge. Le sezioni sono ordinate alfabeticamente con numero progressivo, che non varia in caso di passaggio dalla sezione B alla A.

Per ogni iscritto sono indicati: i dati anagrafici, la data di iscrizione all’Albo, con il numero progressivo corrispondente.

II Consiglio provvede alla pubblicazione dell’Albo, inviandone copia agli iscritti, ai Ministeri: della Salute, del Lavoro, Previdenza Sociale e Welfare, della Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed inoltre alla Regione, alle Università, alle Prefetture-U.T.G., ai Tribunali, alle Corti d’Appello, all’ANCI, all’UPI della Puglia, al Consiglio Nazionale dell’Ordine, nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa vigente.

II Consiglio provvede alla revisione dell’Albo ogni due anni.

A fini statistici, di studio e di promozione della categoria, possono essere censite ed organizzate informazioni inerenti il profilo formativo, occupazionale e lavorativo degli iscritti.

ART. 3 – ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Le domande d’iscrizione e di passaggio di Sezione, redatte sui modelli predisposti, vanno indirizzate al Presidente dell’Ordine della regione di residenza o della regione nel cui ambito gli interessati hanno domicilio lavorativo, corredate dai dati e dai documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente

II Consiglio provvede all’iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti, motivando la decisione assunta. Fa fede la data di cui al protocollo di arrivo.

Trascorso tale termine senza alcuna determinazione da parte del Consiglio, la richiesta si considera accolta.

II Consiglio provvede alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi:
su domanda dell’interessato per cessata attività professionale;
per morosità reiterata, ai sensi degli articoli 8 e 10 del Regolamento “Sanzioni Disciplinari”, in attuazione dell’art. 17 del D. M. 615/94;
per sopravvenuta radiazione dall’Albo a seguito di sentenza passata in giudicato, che comporta l’interdizione dalla professione;
per inosservanza del “Codice Deontologico” (Titolo VII, Capo III);
per trasferimento ad altro Ordine;
per decesso.

Le deliberazioni relative alle istanze di iscrizione, di passaggio di Sezione e di cancellazione vanno notificate agli interessati, con lettera raccomandata, entro 20 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

L’interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale contro il diniego di iscrizione, passaggio di Sezione o di cancellazione, ai sensi dell’art. 11 del D. M. 615/94.

I procedimenti di iscrizione, cancellazione e trasferimento sono disciplinati dal Regolamento di Consiglio adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 come approvato dal Consiglio Regionale della Puglia il 14 luglio 2003

ART. 4 – SANZIONI DISCIPLINARI

Per i provvedimenti disciplinari si fa riferimento:
al Codice deontologico, Titolo VII, Capo III, “Sanzioni”;
al Regolamento “Sanzioni Disciplinari e procedimento”, di cui all’art. 17 del DM 615/94;
all’art 9 del DPR dell’8 luglio 2005 n. 169.

L’esercizio della funzione disciplinare, previa istruttoria della commissione competente, è di pertinenza del Consiglio nelle forme e modi di cui all’art. 17 del DM 615/94 come mod. dal DPR 169/05

ART. 5 – TRASFERIMENTI

L’iscritto che ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza anagrafica e/o professionale in un’altra regione, dovrà presentare domanda ai due Ordini interessati.

L’Ordine di provenienza provvede ad informare l’altro Ordine sulla regolarità della iscrizione o comunica eventuali impedimenti al trasferimento quali: procedimenti penali e/o disciplinari in corso, mancato pagamento del contributo annuale e ricorsi.

Acquisito il nulla osta al trasferimento il Consiglio del nuovo Ordine di residenza, provvede a deliberare l’accettazione di trasferimento e la conseguente iscrizione al proprio albo, dandone comunicazione, con data di decorrenza, all’interessato ed all’Ordine di provenienza.

Quest’ultimo provvede alla cancellazione ed invia l’originale di tutta la documentazione dell’iscritto trasferito al nuovo Ordine di residenza.

ART. 6 – ORGANISMI DELL’ORDINE

Sono organi dell’Ordine: il CONSIGLIO REGIONALE, il PRESIDENTE, il VICE PRESIDENTE, il SEGRETARIO, il TESORIERE, il COLLEGIO DEI REVISORI. (ndr: oggi revisore unico)

6.1 – Consiglio regionale

E’ regolato nella sua composizione e gestione dalle disposizioni del D.M. 615/94 e dagli art. 2 e 3 del DPR 169/05.

6.2 – Presidente

E’ eletto tra gli iscritti alla sez. A del Consiglio. Esercita le funzioni previste dall’art. 4 del DPR 169/05.

In particolare, coordina le attività del Consiglio, predispone l’odg inviandone copia al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Può assumere decisioni su questioni urgenti che dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente, in casi particolari e a tempo determinato, può affidare ai Consiglieri, previa disponibilità acquisita, compiti di funzionamento e gestione dell’Ordine, e/o di rappresentanza.

Incontra e ascolta gli iscritti su istanze particolari e motivate, informandone la commissione competente; promuove , d’intesa con le altre cariche, azioni presso enti ed istituzioni, informandone il consiglio nella prima seduta utile.

6.3 – Vice Presidente

Coadiuva il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza; può essere delegato dallo stesso a svolgere, temporaneamente o stabilmente, alcune delle sue funzioni o specifici incarichi.

6.4 – Segretario

Coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio, curando la compilazione dei verbali e delle delibere, che sottoscrive con il Presidente, ed è responsabile della loro tenuta.

Sovrintende al funzionamento dell’archivio e coadiuva il Presidente nella gestione degli uffici.

In caso di assenza o di impedimento, il Segretario è sostituito dal Consigliere meno anziano di età, che non può coincidere con il Tesoriere.

6.5 – Tesoriere

Ha la custodia e la responsabilità del patrimonio e dei valori dell’Ordine regionale, sovrintende alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti sia di forniture di servizi e altro, sia di emolumenti ed assicura la regolare tenuta dei registri contabili e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istruire, avvalendosi della consulenza contabile e fiscale.

Rende conto al Presidente almeno ogni due mesi dello stato contabile dell’Ordine, e ogni qualvolta ne venga richiesto, al Consiglio. Predispone la documentazione contabile e patrimoniale per il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.

É tenuto alla revisione e controllo sulla regolarità del versamento del contributo annuale da parte degli iscritti. Predispone la base di gara per appalti ed acquisti. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente.

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ART. 8 – UFFICIO DI PRESIDENZA

Le cariche istituzionali costituiscono l’ufficio di Presidenza.

Esso coordina l’attività dell’Ordine ed assicura la funzionalità degli uffici, predispone gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute consigliari, adotta provvedimenti urgenti nell’interesse dell’Ordine da sottoporre all’attenzione del Consiglio.

Può adottare atti/provvedimenti gestionali, per ragioni di efficienza e funzionalità dell’Ordine, con limite di spesa stabilito nel regolamento di contabilità ovvero con delibera di Consiglio; della decisione riferiscono al primo Consiglio utile, che si esprime in merito.

L’Ufficio di Presidenza può convocare i coordinatori delle commissioni per programmare i lavori dell’Ordine, approfondire tematiche specifiche o affrontare questioni urgenti; altresì l’ufficio ascolta i consiglieri delegati a particolari compiti.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

II Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente:
almeno ogni tre mesi;
indicativamente entro 30 giorni dalla richiesta di nuove iscrizioni all’Albo;
entro quindici giorni, quando sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o da almeno un terzo degli iscritti all’Albo, con indicazione scritta degli argomenti da trattare.

Il Presidente è tenuto ad inserire nell’o.d.g.. le questioni indicate dai richiedenti ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

II Consiglio Regionale è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 10 gg. al domicilio dei Consiglieri, con posta prioritaria e/o via-mail, con l’indicazione dell’o.d.g., del mese, dell’anno, dell’ora di inizio e del luogo della riunione, che di norma è la sede del Consiglio regionale.

Il termine di dieci giorni per la convocazione non è richiesto quando si tratta di rinvio della seduta ad horas per la prosecuzione dei lavori.

L’avviso di convocazione può anche indicare specifiche modalità per un conveniente svolgimento dei lavori.

L’avviso di convocazione con l’o.d.g. è pubblicato sul sito web dell’Ordine.

Per la seduta del Consiglio è richiesta la 1a e 2a convocazione. Nella prima convocazione, la seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri, nella seconda, la seduta è valida se è presente un terzo dei consiglieri. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 12 ore.

Per la discussione e approvazione del bilancio è richiesta la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e la maggioranza dei consiglieri; le relative sessioni sono convocate a mezzo di raccomandata a/r.

Nel caso di comprovata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio con preavviso minimo di 48 ore, via-fax, e/o via e-mail o telegraficamente.

II Presidente predispone gli argomenti da porre all’o.d.g., eventualmente inserendo anche quelli proposti nella precedente seduta del Consiglio e non trattati o quelli successivamente presentati in forma scritta da parte di almeno tre Consiglieri.

In caso di urgenza, ciascun consigliere ha facoltà di proporre al Consiglio la discussione di un argomento, che viene trattato previo consenso a maggioranza.

La documentazione relativa alle questioni oggetto dell’o.d.g.. deve essere disponibile in forma cartacea presso la sede dell’Ordine e inviata via-mail ai consiglieri, in tempo utile.

Le sedute del Consiglio, con esclusione dell’eventuale trattazione di provvedimenti disciplinari, sono aperte agli iscritti, previa prenotazione, per limiti di disponibilità di spazio. Ciascun iscritto ha facoltà di far pervenire i propri pareri e/o suggerimenti sulle questioni all’o.d.g.

ART. 10 – VERBALE DI CONSIGLIO

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Essi devono indicare i Consiglieri presenti, gli argomenti all’o.d.g. e una breve sintesi della discussione svoltasi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l’esito delle votazioni, nonché, su richiesta dei consiglieri, le proprie dichiarazioni riguardanti specifici argomenti e le eventuali integrazioni.

Le integrazioni al verbale devono essere presentate al Segretario entro tre giorni dalla seduta del Consiglio, in forma scritta. Il Segretario ne dà lettura nella successiva seduta del Consiglio.

A richiesta, per le deliberazioni e i pareri, il verbale deve indicare anche il nome dei consiglieri che hanno votato a favore, contro o si sono astenuti.

Il verbale si intende approvato con la votazione per alzata di mano.

Un estratto del verbale è pubblicato sul sito web. La copia integrale è affissa nella sede dell’Ordine per almeno trenta giorni (DM 615/94, art. 2, c. 6o).

ART. 11 – LAVORI DEL CONSIGLIO

Dopo la lettura del verbale e le eventuali comunicazioni del Presidente e Vice presidente, Tesoriere e/o dei referenti-coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, il Presidente avvia la discussione sugli argomenti all’o.d.g. nella sequenza prevista nella lettera di convocazione, salvo diversa richiesta, che deve essere messa ai voti.

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ART. 12 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Oltre alle funzioni attribuite dall’art. 2 del D.M. 615/94 e successive modificazioni, al Consiglio compete:
delegare un singolo consigliere a trattare aspetti e argomenti, con il compito di approfondire, studiare, istruire, preparare ogni atto necessario affinché il Consiglio possa deliberare in merito, ad esso trasmettendo la documentazione utile; il Consigliere informa regolarmente il Presidente durante lo svolgersi dell’incarico;
designare, per incarichi di consulenza e/o di collaborazione, gli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine, secondo criteri definiti da un’apposita commissione;
nominare o revocare dall’incarico, i coordinatori-referenti delle commissioni;
attribuire all’ufficio di Presidenza la delega a realizzare programmi e iniziative, previa definizione dei criteri generali e dei limiti di spesa.

Per lo svolgimento delle attività di propria competenza il Consiglio si avvale di personale amministrativo assunto secondo la normativa vigente.

ART. 13 – DIMISSIONI O DECADENZA DEI CONSIGLIERI E DELLE CARICHE

Il consigliere dimissionario o decaduto, durante il periodo di carica del Consiglio, è sostituito dal primo dei non eletti della stessa sezione.

Qualora, per qualsiasi causa, una delle cariche istituzionali venga meno, si dovrà procedere alla sostituzione, entro 15 giorni, mediante nuova elezione tra i componenti del Consiglio.

Oltre ai casi previsti dalla legge, il consigliere decade dalla carica se assente, senza comunicazione scritta al Presidente, a tre sedute di consiglio consecutive.

Il consiglio a maggioranza qualificata, pari ai 3/4 dei consiglieri, può deliberare la decadenza delle cariche, previa presentazione di mozione scritta di sfiducia sottoscritta dai 2/3 dei consiglieri.

ART. 14 – COMMISSIONI

Il Consiglio istituisce con propria deliberazione la commissione albo e codice deontologico e commissioni di studio con funzioni istruttorie, consultive, propositive su materie di competenza e di interesse dell’Ordine e della professione di Assistente sociale.

Le commissioni, composte da un massimo di 8 componenti, di norma rappresentanti di settori lavorativi eterogenei, possono essere permanenti o temporanee: queste ultime cessano con l’esaurimento dei compiti per i quali sono state istituite.

La commissione albo e codice deontologico è permanente, è formata da soli consiglieri ed ha validità a maggioranza dei componenti.

Le altre commissioni sono composte da:
consiglieri;
iscritti all’albo, che abbiano manifestato la loro disponibilità e individuati secondo criteri, oggettivi e trasparenti, con garanzia di pari opportunità, approvati dal Consiglio; essi partecipano ai lavori della commissione con pari dignità e in qualità di volontari.

Di norma, il Presidente o in sua vece il vice-Presidente, non è componente effettivo delle commissioni, ma può prendere parte ai lavori, senza oneri aggiuntivi.

Le altre cariche possono essere componenti di una sola commissione.

Le commissioni vengono insediate dal Presidente o dal vice-Presidente. E’ compito del referente procedere alle successive convocazioni mediante e-mail o altre modalità condivise.

Le riunioni delle commissioni possono avvenire anche in sedi diverse da quelle del Consiglio regionale ed hanno validità se presenti almeno tre consiglieri.

Di ciascuna riunione della commissione viene redatto apposito verbale con l’indicazione dei componenti presenti, la sintesi degli argomenti trattati e le proposte formulate.

Il verbale, con esclusione della prima commissione, viene inviato via mail agli eventuali componenti assenti, per acquisire ulteriori pareri e proposte.

Il componente della commissione decade qualora si assenti ingiustificatamente a tre sedute consecutive.

Il prodotto del lavoro delle commissioni costituirà argomento da trattare nelle sedute del Consiglio.

Il coordinatore-referente ha il dovere di informare periodicamente il consiglio sull’andamento dei lavori ordinari e urgenti; laddove il Consiglio ravvisi l’improduttività dei lavori o gravi cause ostative nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, lo stesso ha la facoltà di assumere decisioni in merito.

Per la trattazione di questioni urgenti il Consiglio stabilisce i termini entro i quali la commissione deve concludere i lavori.

ART. 15 – GRUPPI DI LAVORO

II Consiglio Regionale, per particolari questioni che richiedono un’attività di studio, di consulenza, di supporto, può costituire Gruppi di lavoro con iscritti all’Ordine e/o esperti del settore coordinati da uno o più componenti del Consiglio regionale.

I Gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio con apposita delibera.

ART. 16 – ALTRE COLLABORAZIONI

L’Ordine collabora con tutte le associazioni, i gruppi formalmente costituiti e gli organismi rappresentativi degli assistenti sociali.

A tal fine si istituisce un registro nel quale le predette organizzazioni chiedono di essere formalmente inserite, fornendo tutte le informazioni statutarie utili e i riferimenti per i contatti.

Il consiglio stabilisce i criteri, le modalità e le forme della collaborazione.

ART. 17 – ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Oltre ai casi previsti dal DM 615/94 art 4 e 7, il Consiglio dell’Ordine convoca, almeno una volta l’anno, l’assemblea degli iscritti su argomenti specifici.

Al fine di favorire la partecipazione, il Consiglio può convocare assemblee provinciali, dandone avviso attraverso il proprio organo di informazione, il proprio sito web e/o altri media.

ART. 18 – DOVERE DI INFORMAZIONE

Il Consiglio regionale regola la propria attività a principi di trasparenza e partecipazione.

Definisce ed approva periodicamente un Piano di Comunicazione istituzionale, specificando strumenti ed azioni per migliorare il rapporto con gli iscritti, potenziare la partecipazione, rafforzare il senso di appartenenza

Il Consiglio si dota di un proprio organo di informazione e di un sito web istituzionale per pubblicizzare le attività del consiglio stesso, delle commissioni e dei gruppi di lavoro. Attraverso il sito, inoltre, si diffonde ogni altra notizia utile agli iscritti, si promuovono forum, si raccolgono suggerimenti, proposte ed idee, favorendone la massima circolazione.

ART. 19 – DIRITTO ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI DELL’ORDINE

Nel rispetto della normativa di cui alla legge n. 241/90 e nei limiti della normativa sulla privacy, è consentito a tutti gli iscritti l’accesso ai documenti a disposizione del Consiglio, o sui quali sono state assunte deliberazioni.

Nell’ambito di procedimenti disciplinari, il diritto è riservato alle sole parti interessate.

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Ultimo aggiornamento

16 Maggio 2016, 23:14