Passaggio di sezione dalla B alla A: sentenza del TAR Lazio
Data:
11 Settembre 2016
La sentenza TAR Lazio ha determinato il passaggio di ufficio dalla sez. B alla sezione A di tutti coloro che alla data del 1/9/2001 (entrata in vigore del DPR 328/01) risultavano iscritti all’Albo unico con decorrenza dalla medesima data.
in data 11 gennaio 2015 è passata in giudicato la sentenza TAR Lazio n. 5631/2014.
Tale sentenza ha disposto l’annullamento del primo comma dell’art. 24 del D.P.R. 328/2001, il quale prevedeva, con l’istituzione delle sezioni A e B dell’Albo, il passaggio d’ufficio alla sezione B degli allora appartenenti all’Ordine.
Per effetto della sentenza citata e dell’annullamento del comma sopra menzionato, tutti coloro i quali risultano iscritti all’Albo in data antecedente al 1°settembre 2001 – data di entrata in vigore del D.P.R. 328/2001 – devono considerarsi iscritti d’ufficio alla sezione A dell’Albo.
Inoltre, il Ministero della Giustizia, con nota prot. 97424/16 nel riscontrare apposito quesito formulato dal Consiglio Nazionale in ordine alla decorrenza del passaggio alla sezione A dell’Albo, ha specificato che la sentenza citata ha effetto retroattivo (ex-tunc). Conseguentemente tutti i passaggi degli iscritti, dall’Albo unico alla sez. A, hanno decorrenza 1°settembre 2001.
Il Consiglio Nazionale ha precisato che l’adeguamento dell’Albo, a norma della sentenza citata, è un atto dovuto nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e non soggetto a discrezionalità degli Ordini regionali e/o degli stessi iscritti coinvolti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della sentenza TAR Lazio 5631/2014, recepiti da questo Consiglio regionale con delibera n. 76 del 1/07/2016, gli interessati risultano iscritti alla sezione A dell’Albo con decorrenza 1°settembre 2001.
La presente comunicazione, inviata a tutti gli interessati, è altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine con valore di notifica.
(Bari, 22/07/2016 – Prot. 1857/G.A.)
Ultimo aggiornamento
11 Settembre 2016, 23:36