Fondazione per la Formazione, l'Intervento e la Ricerca per il Servizio Sociale

Data:
30 Luglio 2013

Lunedì 3 giugno scorso l’Ordine professionale ha dato vita, con atto pubblico rogitato dal notaio Capotorto, alla Fondazione per la Formazione, l’Intervento e la Ricerca per il Servizio Sociale.

Un traguardo importante perchè strategico per la promozione degli interessi della comunità professionale: dalla formazione alla ricerca, dalla sensibilizzazione alla divulgazione, per dare forza e visibilità al pensiero e al lavoro degli Assistenti sociali.

La fondazione sarà un braccio operativo dell’Ordine professionale, ma grazie alla sua autonomia giuridica potrà potenziare le scelte strategiche del Consiglio, attivando sinergie finora precluse, dinamizzando le proposte formative e, cosa parimenti importante, reperendo altre risorse finanziarie per aumentare e qualificare sempre più la formazione permanente.

Oggi è stata presentata alla Regione Puglia la domanda di riconoscimento della personalità giuridica.

Un importante obiettivo raggiunto che apre grandi prospettive.

 

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STATUTO DELLA FONDAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA PUGLIA

<<FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE, L’ INTERVENTO E LA RICERCA PER IL SERVIZIO SOCIALE>>

in acronimo : Fondazione F.I.R.S.S.

 

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita la “Fondazione per la Formazione, l’Intervento e la Ricerca per il Servizio Sociale”.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile

La denominazione della “Fondazione per la Formazione, l’Intervento e la Ricerca per il Servizio Sociale” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione dovrà richiedere il riconoscimento giuridico nonché gli accreditamenti quale agenzia formativa secondo le previsioni delle vigenti leggi statali e regionali, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di apportare le modifiche al presente statuto che a tal fine  saranno ritenute strettamente  necessarie e inderogabili.

La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e aconfessionale.

 

ARTICOLO 2 – SEDE

La Fondazione ha sede legale presso l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della regione Puglia, attualmente in Bari, Via M. Celentano n. 16.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie operative potranno essere costituiti sul territorio regionale onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

 

OMISSIS

 

ARTICOLO 4 – FINALITA’ ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

La fondazione ha per scopo l’attuazione di tutte le iniziative culturali idonee a formare e migliorare, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse, le qualità professionali e la cultura degli Assistenti Sociali Italiani e la tutela, la valorizzazione, il miglioramento del loro patrimonio culturale e del loro ruolo sociale. In tale ambito, svolge e promuove le necessarie attività di ricerca e formazione.

L’attività della fondazione è primariamente rivolta agli Assistenti sociali in esercizio, ma potrà anche essere di supporto all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia o alle istituzioni o enti pubblici e privati con riferimento a tutto ciò che concerne l’attuazione dei propri scopi.

La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l’altro, condurre le seguenti attività istituzionali

1. promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione professionale degli Assistenti Sociali;.

2. organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi settori di interesse degli Assistenti Sociali;

3. realizzare i programmi di aggiornamento e formazione nonché i percorsi di formazione permanente che verranno deliberati dal Consiglio dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della regione Puglia, anche sulla base di indicazioni emanate dal Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali nella sua potestà di impartire direttive e linee guida valide per tutti gli Ordini regionali;

4. partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio;

5. partecipare ad organismi e società scientifiche di specifico interesse professionale;

6. promuovere iniziative e attività di comunicazione sociale nell’interesse della comunità professionale e per la promozione e tutela dell’immagine della professione;

7. erogare premi e borse di studio, destinate a facilitare l’accesso alla professione di giovani che ne siano meritevoli.

 

ARTICOLO 5 – ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, inoltre, potrà:

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti

– organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, stage e quant’altro sarà ritenuto necessario all’accrescimento ed alla diffusione della formazione culturale e professionale degli Assistenti sociali;

– promuovere anche a mezzo di pubblicazioni la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell’attività svolta;

– curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste nelle materie di interesse su supporto cartaceo e multimediale;

– richiedere alle istituzioni comunitarie, statali, regionali e provinciali, nonché  ad ogni altro Ente o Istituzione, avente competenza in materia di formazione ed aggiornamento professionale, l’approvazione di specifici progetti al fine di conseguirne il finanziamento;

– stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

– partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti pubblici o privati che perseguano finalità analoghe alle proprie.

E’ vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non  siano direttamente connesse a quelle indicate a titolo meramente esemplificativo nel presente articolo.

 

OMISSIS

 

ARTICOLO 10 – FONDATORI

Assume lo status di “fondatore” il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia.

Possono divenire “fondatori”, con deliberazione assunta all’unanimità dai Fondatori a quel momento esistenti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti istituzionali, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio dell’Ordine ai sensi del presente statuto.

 

ARTICOLO 11 – PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all’estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione che, con propria deliberazione, potrà suddividere i Partecipanti in categorie.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

 

OMISSIS

 

ARTICOLO 14 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Comitato Esecutivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario Generale;
  5. il Collegio dei Partecipanti;
  6. il Revisore dei Conti;
  7. il Comitato Tecnico Scientifico.

 

ARTICOLO 15 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove Consiglieri.

Il primo Consiglio di Amministrazione, i cui membri resteranno in carica per due anni, sarà costituito da nove membri, tutti scelti tra i consiglieri dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, designati con apposito atto deliberativo del Consiglio dell’Ente Fondatore e nominati nell’atto costitutivo.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, i cui membri non devono necessariamente appartenere al Consiglio dell’Ente Fondatore, durerà in carica quattro anni. L’elezione avverrà con deliberazione assunta all’unanimità dai Fondatori a quel momento esistenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per un massimo di due mandati ordinari consecutivi.

Per assicurare i necessari e dovuti collegamenti con l’Ente Fondatore, la presenza di Consiglieri dell’Ordine deve essere comunque assicurata nella misura minima di un terzo  del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. In tal caso chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

 

omissis

 

ARTICOLO 20 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da tre o cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra assistenti sociali di comprovata esperienza e competenza e docenti universitari.

I suoi membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie, designati dal Consiglio di Amministrazione.

I lavori del Comitato sono diretti da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Alle sedute del Comitato può partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

a. formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;

b. esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;

c. esprime pareri sulla idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;

d. esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione;

e. Individua percorsi formativi che ritiene idonei alla crescita ed allo sviluppo culturale della categoria conformemente ai fini ed agli scopi della Fondazione;

f. raccoglie le istanze e le proposizioni culturali da parte di Enti e iscritti all’Albo al fine di pianificare iniziative future.

I componenti del Comitato ed il Coordinatore collaborano con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Direttore Amministrativo nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi dirigono i corsi di formazione e aggiornamento rispondendo del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

 

OMISSIS

 

ARTICOLO 22 – GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell’incarico, nonché i compensi del Segretario Generale e del Revisore dei Conti.

Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire opportune indennità in ragione dell’impegno assicurato all’attività della fondazione.

 

omissis

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Ultimo aggiornamento

30 Luglio 2013, 17:47