Gli esperti del Tribunale di sorveglianza

Data:
6 Marzo 2013

articolo redatto dalla collega, A.s. Marta Abruzzese, che illustra il ruolo della componente togata e quello degli esperti nella valutazione della concessione o revoca delle misure alternative alla detenzione.

 

Premessa

Perché fare una ricerca sul ruolo degli esperti del Tribunale di Sorveglianza?

Durante la mia esperienza per sei anni in qualità di esperto del T.S. Bari ho riflettuto su quale potesse essere il mio apporto professionale in un procedimento sulla persona e non “sul fatto”.

La presenza degli esperti è legata soprattutto all’oggetto della cognitio che è chiamato a svolgere il tribunale di sorveglianza, consistente nella valutazione della pericolosità sociale e delle prospettive di recupero e reinserimento sociale del condannato, valutazione che richiede competenze tecnico-giuridiche e competenze psicologiche, psichiatriche, criminologiche. Quando si tratta di adottare misure legate alle condizioni di salute del condannato (detenzione domiciliare e differimento della pena che vengono appunto chieste dall’interessato allegandovi motivi di salute), l’esperto medico è in grado di offrire una spiegazione, una interpretazione, una valutazione delle varie cartelle cliniche, perizie mediche, certificazioni che hanno una componente tecnica accentuata. C’è, dunque, un tecnicismo specifico della scienza medica che necessita di essere illustrato da chi è competente in materia.

Gli esperti assistenti sociali, psicologi, psichiatri, criminologi potrebbero dare un contributo notevole sugli aspetti che riguardano la personalità dell’interessato, sotto il profilo criminodinamico (ricostruzione delle dinamiche che hanno condotto al reato), criminogenetico (in riferimento alle caratteristiche individuali e sociali che hanno influito nella scelta comportamentale) e predittivo (in relazione al comportamento futuro, alla spinta al crimine ad un pericolo di recidiva e conseguente  valutazione della pericolosità sociale).

Negli ultimi anni la presenza degli esperti è stata valorizzata e capire, grazie al loro contributo, quale può essere la misura alternativa da concedere ed il tipo di prescrizione da imporre, può dare una maggiore consistenza, concretezza al progetto del recupero sociale, alla risocializzazione.

 

Gli attori dello studio

Il Tribunale di Sorveglianza è un organo collegiale che si occupa della concessione o revoca delle misure alternative alla detenzione e decide, in sede di appello, sui ricorsi avverso provvedimenti di cui al comma 4 dell’art.69 (riesame della pericolosità, applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, delle misure di sicurezza, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata), il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge. [1]

Il Tribunale è composto da tutti i Magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d’appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell’articolo 80, (indicate nell’art. 70 comma 3 O.P.: “professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia” nonché “docenti in scienze criminalistiche”).

I provvedimenti del Tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell’ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell’anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti. (art. 70 co. 5).

L’art. 70 comma 7 O.P. prevede poi che uno dei due magistrati deve essere “il Magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l’internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere”, ciò al fine di assicurare la possibilità di una conoscenza diretta della situazione dell’interessato.

Riguardo al procedimento di sorveglianza, il Presidente del Tribunale o il Magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l’interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se l’interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell’invito, il difensore è nominato di ufficio dal Presidente del Tribunale o dal Magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del Tribunale o il Magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al Pubblico Ministero, all’interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito. (art. 71 O.P.).

L’udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell’ufficio del Pubblico Ministero. L’interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

Le funzioni di Pubblico Ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e, davanti al Magistrato di sorveglianza, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della sede dell’Ufficio di sorveglianza. I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell’acquisizione in udienza dei documenti relativi all’osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

La composizione dei collegi giudicanti è determinata annualmente secondo le disposizioni dell’ordinamento giudiziario. Le decisioni del Tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. [2]

 

La ricerca

Gli esperti del Tribunale di Sorveglianza

Per comprendere a fondo il ruolo riservato alla componente non togata del tribunale di sorveglianza è opportuno esaminare la circolare del C.S.M. prot. 11489/2010 del 14 maggio 2010 che conferma le linee generali già adottate nelle precedenti circolari relative ai precedenti trienni. [3]

L’art. 2 della circolare, che stabilisce i requisiti per la nomina, al comma 2 definisce l’aspirante “esperto” quale “professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche, rientrando nelle precedenti materie la specializzazione in medicina”.

La qualifica di “esperto” conduce a ravvisare nel componente privato del tribunale di sorveglianza un “cittadino idoneo estraneo alla Magistratura”, secondo il disposto dell’art. 102 comma 2 Cost., che appartiene all’Ordine giudiziario ed è chiamato ad integrare organi della giurisdizione in ragione appunto della sua specifica competenza. Tale qualifica non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l’ulteriore attributo di “professionista” ne rende, di fatto, imprescindibile l’ottenimento.

Quanto agli “esperti in servizio sociale”, ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio.

All’art. 2 co. 5 si precisa che, quanto al livello di professionalità richiesto, la dizione ‘professionista’ e ‘esperto’ mostra che il legislatore non si è limitato a pretendere il possesso del titolo di studio, ma ha richiesto anche un’esperienza maturata nel vivo dell’esercizio professionale. Non è sufficiente, pertanto, un’attività meramente teorica o di studio e di ricerca, ma il concreto impegno in un settore che abbia punti di contatto con le problematiche del Tribunale di sorveglianza.

L’organico degli esperti è determinato in ragione di due ogni magistrato di sorveglianza (art. 1 co.1), affidando al C.S.M. il compito di nominarli e di disporne l’aumento.

La durata dell’incarico è determinata dall’ art. 70 co. 4 O.P. in periodi triennali rinnovabili.

La circolare del C.S.M. 11489/2010, all’art. 4 co. 2, afferma che “appare opportuno contemperare l’esigenza di non disperdere le esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e a quella di avvicendare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche”, ponendo dei limiti alla conferma e, in caso di cessazione dall’incarico può essere nominato dopo una pausa di tre anni (art. 4 co. 4) [4].

I criteri per la scelta degli esperti nella formazione dei collegi vengono stabiliti dall’art. 6 della circolare che tengono conto della professione svolta (in ogni collegio deve essere garantita la presenza di un medico), dell’esperienza acquisita, dei titoli professionali, del pregresso svolgimento di esperienze analoghe.

Distribuire gli esperti in modo adeguato alle loro specifiche competenze risulta essere tutt’altro che facile, atteso che il Tribunale di sorveglianza non è in grado di fissare udienze con procedimenti di materie analoghe o identiche; si segue così il criterio di rotazione, disciplinato nelle tabelle di organizzazione dell’ufficio, redatto ogni tre anni dal responsabile dell’ufficio.

L’Ordinamento Penitenziario prevede poi la nomina di “esperti supplenti”. Per garantire la pronta reperibilità dei sostituti, si è adottato un sistema di ‘tabellarizzazione’ per cui l’esperto impedito o assente viene sostituito da un altro effettivo, che può essere indicato nella tabella, per ciascuna udienza.

Per quanto riguarda il regime delle incompatibilità, all’art. 7 si afferma che sono applicabili agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall’art. 16 dell’Ordinamento Giudiziario, eccettuata quella che deriva dall’esercizio di altre funzioni giudiziarie, dovunque svolte, comprese in particolare le funzioni di componente privato del tribunale per i minorenni. Si esclude l’incompatibilità con l’esercizio di un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano conciliabili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dalla funzione giudiziaria e sempre che l’attività in concreto svolta dal richiedente non sia tale da compromettere le esigenze di terzietà della funzione stessa. Si precisa che “a questa stregua le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza non possono essere assunte dagli esperti incaricati dell’osservazione e del trattamento di cui all’art. 80 comma 4 O.P., operanti nel distretto”.

Il comma 6 stabilisce che se l’esperto svolge attività di assistente sociale nei servizi territoriali è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà. “Ogni interferenza e confusione di ruoli deve essere evitata attraverso l’applicazione delle regole fissate dal CSM nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari a d’altra parte l’esperto non deve rendere abituale o normale il suo dovere di astensione”.

Circa le funzioni concretamente esercitabili dagli esperti componenti i tribunali di sorveglianza, all’art. 10 si stabilisce che gli esperti  del T.S. partecipano alla attività del collegio con gli stessi poteri e attribuzioni dei magistrati togati e “possono essere loro affidati lo studio di singoli affari e la redazione dei provvedimenti adottati”.

“Gli affari di competenza del Tribunale di Sorveglianza possono essere assegnati a giudici onorari esperti ove riguardino materie richiedenti valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi” (co. 1, 2). Dunque, non è condivisibile la tesi secondo cui essi debbano limitarsi a comporre il collegio così partecipando esclusivamente alle udienze e relative camere di consiglio.

Con ciò si è inteso rispondere a quelle critiche che si erano appuntate sul fatto che l’esperto è posto “in una difficile, inaccettabile situazione, essendogli consentito soltanto di partecipare all’udienza e di contribuire alla decisione”[5], non valorizzandosi adeguatamente la sua presenza nel collegio.

Si pone, però il problema pratico, di non poco conto, della liquidazione dei compensi per l’attività svolta [6] perché occorre tener presente che non si tratta di soggetti alle dipendenze dello Stato, ma di soggetti che sottraggono tempo ed energie alla loro attività prevalente ed ordinaria: “quella dell’esperto non è una professione in senso tecnico, ma una collaborazione specializzata che si concretizza nell’esercizio di una funzione giurisdizionale”. [7]

E’ più propriamente nella fase della decisione che gli esperti, dopo aver assistito all’acquisizione dei documenti probatori in udienza, mettono a disposizione il loro specifico sapere in favore di una decisione espressa dal Tribunale nella sua collegialità; ed è in questa fase che emerge il problema di amalgamare le varie funzioni esercitate all’interno dell’organo collegiale dai diversi componenti: “la funzione corretta dei membri togati del collegio giudicante dovrebbe comunque essere quella di dirigere la discussione, certamente apportandovi il proprio patrimonio di esperienze e di conoscenze sia umane che tecnico-giuridiche, ma anche incoraggiando il confronto, attribuendo un ruolo critico a ciascun membro del gruppo, dando importanza all’espressione di dubbi ed incertezze evitando insomma di far apparire la decisione come dato ormai prestabilito” [8].

Il fine ultimo di questa ricerca è quello di evidenziare quali funzioni possono essere esercitate dagli esperti e quale potrebbe essere il contributo professionale dell’assistente sociale all’interdisciplinarità di cui, attraverso la sua presenza, viene a dotarsi il collegio.

 

I risultati della ricerca svolta presso il Tribunale di Sorveglianza di Bari

Le variabili considerate nella formulazione dei questionari somministrati ai magistrati e agli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bari, riguardano i seguenti elementi: la qualità del rapporto magistrati/esperti, il possibile ed eventuale apporto professionale dell’assistente sociale,  il concetto di “studio di singoli affari e redazione dei provvedimenti adottati”,  il livello di preparazione degli esperti e la possibilità di svolgere un corso di formazione giuridico agli esperti appena nominati.

Dalle risposte fornite e da quanto si è osservato, l’intero gruppo dei magistrati ha definito il rapporto con gli esperti “stimolante e soddisfacente”.

Entrambi i gruppi affermano che, durante la camera di consiglio, gli esperti ascoltano attivamente la relazione del giudice, le conclusioni del P.G., l’avvocato difensore ed i membri togati del collegio incoraggiano il confronto; ma è nella fase della decisione che, secondo il gruppo dei magistrati, gli esperti partecipano poco alla discussione. Probabilmente esiste una difficoltà di comunicazione legata soprattutto all’utilizzazione di linguaggi strettamente tecnico-giuridici. Dalle risposte ottenute gli esperti ritengono opportuno migliorare le proprie conoscenze giuridiche attraverso corsi di formazione e i magistrati indicano quali argomenti da approfondire, la magistratura di sorveglianza, il procedimento di esecuzione ed il trattamento penitenziario.

Circa le varie categorie di esperti chiamati a comporre il collegio giudicante si può osservare che la professionalità preferita e di comprensibile utilità, ai fini dei giudizi, è il medico. Considerate le competenze del tribunale di sorveglianza in tema di concessione di benefici connessi allo stato di salute individuale, sembra ormai indispensabile la figura del medico psichiatra e del criminologo.

Per quanto riguarda l’esperto in servizio sociale, secondo i due gruppi, potrebbe svolgere in primis attività riguardanti la realizzazione di un avanzato circuito informativo e di contatto tra esperti, operatori del trattamento intramurario e responsabili di comunità terapeutiche di recupero in relazione alle domande di concessione di misure alternative caratterizzate da una forte componente terapeutica-riabilitativa (artt. 90-94 del D.P.R. n. 309/90), in secondo luogo operare come strumento di raccordo fra la rappresentazione delle problematiche personali e l’invio verso le risorse territoriali presenti ed idonee a fornire risposte concrete e fornire un contributo di verifica preliminare della documentazione inviata dall’istituto penitenziario o da altra struttura pubblica. Ne deriva che l’attività di verifica preliminare e di istruzione dei procedimenti di riabilitazione (artt.178-179 c.p.), oltre ad una serie di presupposti di ammissibilità, che richiedono la positiva dimostrazione che il condannato abbia dato prove costanti di buona condotta, spesso desumibili da informative dei competenti organi di polizia, non possa essere affidata a tale professionalità.

Per quanto riguarda la domanda relativa agli “affari di competenza del Tribunale di sorveglianza che possono essere assegnati ai componenti esperti nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi”, i magistrati hanno espresso parere negativo (3 su 5) mentre gli esperti hanno risposto in maniera omogenea e affermativa.

Sia il gruppo dei magistrati che degli esperti ha risposto negativamente alla domanda relativa alla possibilità di redazione dei provvedimenti poiché l’esperto risulta impossibilitato ad essere “titolare” del fascicolo.

In definitiva, sembra potersi concludere che la ricerca ha messo comunque in evidenza che la componente togata e gli esperti perseguono obiettivi comuni. I dati evidenziano e confermano la collaborazione interprofessionale come dimensione primaria del compito del Tribunale di Sorveglianza di Bari, all’interno del quale ciascuno valorizza la specificità e la diversità delle proprie competenze.

Ciò rappresenta un contributo fondamentale e indispensabile in quanto il procedimento di sorveglianza, come abbiamo già detto, è un procedimento sulla persona e non sul fatto, e per la sua efficacia è necessario l’apporto di professionalità specializzate e differenziate, in particolare quelle che hanno come funzione ed obiettivo l’attenzione alla persona, con una prevalenza assegnata alla competenza medica.

 

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BIBLIOGRAFIA

[1] Canepa – Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè Editore 2004, da pag. 61 a 66

 

[2] Legge 26 luglio 1975, n. 354, testo aggiornato Legge 1 ottobre 2012, n. 172 (in G.U. 08/10/2012, n.235)

Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

 

[3] Delibera del 5 maggio 2010, recante i “Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2011–2013”

 

[4] C.S.M. Circolare n. P-98-17535 del 25/07/98: al punto 5.2 si indicano i criteri circa la riconferma degli esperti ad ogni scadenza. Riconferma su base di semplice proposta da parte del presidente del tribunale di sorveglianza, attestante la qualità e le caratteristiche del lavoro svolto, salvo che lo stesso ritenga di esprimere diverso avviso opportunamente motivato; formulazione della proposta sulla base di un giudizio di comparazione con gli altri aspiranti in cui si tiene conto dell’opportunità di differenziare le varie competenze professionali nell’organico complessivo; “si procederà analogamente, dando però peso crescente all’esigenza di acquisire sensibilità e competenze nuove; si procederà analogamente tenendosi nel massimo conto l’esigenza di acquisire sensibilità e competenze nuove”.

 

[5] CARLO ALBERTO ROMANO – GIANCARLO ZAPPA, Il giudice esperto del Tribunale di sorveglianza, in Rass. Criminol. 1996, 185

 

[6] C.S.M. Circolare n. P-98-17535 del 25/07/98 richiama di conseguenza l’art. 1 del D.P.R. 564/1988, così come adeguato dal decreto interministeriale 20/5/95, che fissa una indennità pari a £. 27.800 per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.

Decreto Ministero della Giustizia 9 maggio 2002 (G.U. n. 129 del 4-6-2002), “Adeguamento dell’indennità dovuta agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza con decorrenza 1 gennaio 2001, per il biennio 2001-2002. L’indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza con decorrenza 1 gennaio 2001 per il biennio 2001-2002 è fissata nella misura lorda di Euro 16,06 orarie.

 

[7] CARLO ALBERTO ROMANO – GIANCARLO ZAPPA, cit.

 

[8] VINCENZO MUSACCHIO, Le funzioni della Magistratura di sorveglianza nell’Ordinamento penitenziario, in Giust. Pen. 1994, 550

 

[9] C.S.M. Circolare n. P-98-17535 del 25/07/98, al punto 8.4 si afferma che tali esperti “entrano a far parte del collegio giudicante con pienezza di poteri, distinguendosi dai giudici togati soltanto per status, e non … per natura e dignità delle funzioni svolte; pertanto, ad eccezione delle attività espressamente riservate per legge al presidente del tribunale di sorveglianza e ai giudici togati (e non è il caso in esame), può sostenersi la possibilità di affidare agli esperti lo studio e la relazione di singoli affari nonché la redazione dei provvedimenti conseguentemente adottati dal collegio …nè può ritenersi ostativa la difficoltà di individuare, ai fini della loro remunerabilità, quale sia stata la durata (per ora o frazione di ora) di effettivo esercizio delle attività suddette, in particolare di studio dei fascicoli e di redazione delle ordinanze”.

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CIRCOLARI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Circolare prot. 11489/2010 del 14 maggio 2010 – Delibera del 5 maggio 2010

Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2011 – 2013.

 

Circolare n. P. 4992 del 26 febbraio 2007 – Deliberazione del 22 febbraio 2007

Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2008 – 2010.

 

Circolare n. P-3422/2004 del 20 febbraio 2004 – Deliberazione del 19 febbraio 2004

Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2005 – 2007

 

Quesito concernente chiarimenti sull’ampliamento delle competenze degli esperti del Tribunale di sorveglianza. (Risposta al quesito del 6 novembre 2003)

Quesito in ordine all’interpretazione della circolare relativa alle nomine e conferme dei giudici onorari di tribunale. (Risposta a quesito del 10 luglio 2003)

 

Circolare n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 – Deliberazione del 22 maggio 2003 – Aggiornata alla delibera del 5 giugno 2003 Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale.

 

Circolare n. P-5500/2001 del 12 marzo 2001 – Deliberazione del 7 marzo 2001; modificata con circolare n. P-6346/2001 del 21 marzo 2001 – Deliberazione del 14 marzo 2001

Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2002-2004.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha in precedenza affrontato, con la circolare 25 luglio 1998, n. P-98-17535 il tema relativo ai criteri di selezione, nomine e conferme degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 1999-2001.

 

Circolare n. 17535 del 22 luglio 1998

“Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 1999-2001”

Si è tuttavia ritenuto di apportare delle modifiche, particolarmente in ordine al numero complessivo di esperti per ciascun Tribunale di sorveglianza, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 27.5.1998 n. 165 che, avendo esteso i limiti di applicabilità delle misure alternative alle pene detentive, certamente dovrà comportare un aggravio di lavoro per i Tribunali di sorveglianza.

 

Circolare n. 8117 del 31.05.1995 (delibera del 24.05.1195)

“Criteri per nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 1996-1998”

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Ultimo aggiornamento

6 Marzo 2013, 13:50