Le quote di conservazione iscrizione per l'anno 2012

Data:
5 Gennaio 2012

Questo Consiglio dell’Ordine ha determinato per il 2012 le quote di conservazione iscrizione all’Albo, esecutive giusta autorizzazione ministeriale (D.M. Giustizia 21.11.2011).

Ricordiamo che la quota annuale è indipendente dalla condizione lavorativa personale ed è dovuta in ragione dell’iscrizione all’Albo; essa ammonta a:

 

€ 130,00 per gli iscritti alla sezione A

€ 105,00 per gli iscritti alla sezione B

 

e dovrà essere versata entro il  31.01.2012 utilizzando esclusivamente l’allegato bollettino di c/c postale presso gli sportelli di poste italiane.

Solo in casi eccezionali (rispettando la scadenza prevista) potrà essere utilizzato un bollettino postale comune  intestato a  “ORDINE degli ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA / via M. Celentano, 16 – BARI c.c.p. n° 462705, provvedendo a faxare la ricevuta di pagamento ai nostri uffici amministrativi.

Analoga trasmissione della ricevuta dovrà essere curata dall’interessato in caso di pagamento mediante altre agenzie (istituti bancari, lottomatica, ecc.). considerato che tali modalità di pagamento non sono compatibili con il sistema di riscontro informatico e generano situazioni di presunta morosità.

E’ opportuno evidenziare che i pagamenti effettuati oltre tale data  – intenzionalmente o anche solo per una svista – sono soggetti a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio legale in vigore alla scadenza del termine, ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, oltre a € 5,00 di spese di segreteria e addebito delle spese postali.

Per maggiore consapevolezza delle procedure che tutti siamo tenuti a rispettare, riportiamo di seguito gli artt. del regolamento nazionale che disciplina le morosità.

 
 

SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO
art. 17 D.M. 615/94 e art. 9 D.P.R. 169/05
REGOLAMENTO
Approvato dal Consiglio Nazionale dell´Ordine degli Assistenti Sociali

come modificato nel marzo 2009.

omissis
Art. 8 – Contributo annuo
1. E’ considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all’Ordine regionale o interregionale di appartenenza (morosità).
2. Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all’albo è determinato dal Consiglio regionale o interregionale territoriale che ne stabilisce modalità e tempi di versamento con deliberazione approvata dal Ministero vigilante ed è comunicato dal Presidente e/o dal Tesoriere del Consiglio regionale o interregionale a mezzo lettera circolare agli iscritti.
3. La Circolare deve indicare:
a) l’entità del contributo annuo dovuto dagli iscritti all’albo, così come determinato dal Consiglio regionale o interregionale;
b) le modalità e i tempi di versamento del contributo annuo;
c) le maggiorazioni cui l’iscritto va incontro in caso di mancato versamento nei tempi indicati al punto b);
d) le sanzioni disciplinari che verranno irrogate decorso il tempo utile al versamento del contributo annuo;
e) i modi di irrogazione delle sanzioni disciplinari per morosità;
f) le modalità di cessazione della morosità e i relativi effetti e che, nel caso di radiazione dall’albo, ove l’interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla radiazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta e che la domanda di nuova iscrizione è regolata dall’art. 9 del DMGG 615/1994.
4. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell’Ordine regionale o interregionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell’interessato ad altro Ordine regionale o interregionale, di sospensione, di radiazione.
5. L’iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative previste maggiorazioni nel termine indicato al comma 2 si considera moroso ed incorre nella sanzione della censura se la morosità va oltre i 60 giorni e della sospensione dall’esercizio della professione prevista dal comma 2 lett. b) dell’art. 4 se la morosità è superiore ad un anno.
6. Decorso il secondo anno dalla data della sospensione, perdurando la morosità, l’iscritto viene radiato dall’albo.
Art. 9 – Morosità
  1. Scaduto il termine di cui all’art. 8 comma 3 lett. b), il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a diffidare l’iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida, con le maggiorazioni di cui al successivo comma 3 e con l’espressa indicazione che si procederà all’apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare.
  2. Scaduto senza esito il termine di 60 gg. il presidente del Consiglio regionale e interregionale attiva d’ufficio l’apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art.12 comma 4, inviandone comunicazione all’iscritto.
  3. I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui all’art. 8 comma 3 lett. b). e art. 9 commi1 e 2 sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio dell’interesse legale in vigore alla data della scadenza del termine e, se effettuati dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ad una ulteriore quota aggiuntiva pari al 10%.
  4. A seguito di presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità, il Consiglio regionale o interregionale, con atto deliberativo da adottarsi non oltre 45 gg. dalla data di presentazione, prende atto della intervenuta cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione.
  5. Le spese sostenute dal Consiglio regionale o interregionale a causa e correlate al mancato versamento sono a carico dell’iscritto moroso.

Ultimo aggiornamento

5 Gennaio 2012, 17:32