Le quote di conservazione iscrizione per l'anno 2012
Data:
5 Gennaio 2012
Questo Consiglio dell’Ordine ha determinato per il 2012 le quote di conservazione iscrizione all’Albo, esecutive giusta autorizzazione ministeriale (D.M. Giustizia 21.11.2011).
Ricordiamo che la quota annuale è indipendente dalla condizione lavorativa personale ed è dovuta in ragione dell’iscrizione all’Albo; essa ammonta a:
€ 130,00 per gli iscritti alla sezione A
€ 105,00 per gli iscritti alla sezione B
e dovrà essere versata entro il 31.01.2012 utilizzando esclusivamente l’allegato bollettino di c/c postale presso gli sportelli di poste italiane.
Solo in casi eccezionali (rispettando la scadenza prevista) potrà essere utilizzato un bollettino postale comune intestato a “ORDINE degli ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA / via M. Celentano, 16 – BARI c.c.p. n° 462705, provvedendo a faxare la ricevuta di pagamento ai nostri uffici amministrativi.
Analoga trasmissione della ricevuta dovrà essere curata dall’interessato in caso di pagamento mediante altre agenzie (istituti bancari, lottomatica, ecc.). considerato che tali modalità di pagamento non sono compatibili con il sistema di riscontro informatico e generano situazioni di presunta morosità.
E’ opportuno evidenziare che i pagamenti effettuati oltre tale data – intenzionalmente o anche solo per una svista – sono soggetti a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio legale in vigore alla scadenza del termine, ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, oltre a € 5,00 di spese di segreteria e addebito delle spese postali.
Per maggiore consapevolezza delle procedure che tutti siamo tenuti a rispettare, riportiamo di seguito gli artt. del regolamento nazionale che disciplina le morosità.
come modificato nel marzo 2009.
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Scaduto il termine di cui all’art. 8 comma 3 lett. b), il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a diffidare l’iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida, con le maggiorazioni di cui al successivo comma 3 e con l’espressa indicazione che si procederà all’apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare.
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Scaduto senza esito il termine di 60 gg. il presidente del Consiglio regionale e interregionale attiva d’ufficio l’apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art.12 comma 4, inviandone comunicazione all’iscritto.
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I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui all’art. 8 comma 3 lett. b). e art. 9 commi1 e 2 sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio dell’interesse legale in vigore alla data della scadenza del termine e, se effettuati dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ad una ulteriore quota aggiuntiva pari al 10%.
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A seguito di presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità, il Consiglio regionale o interregionale, con atto deliberativo da adottarsi non oltre 45 gg. dalla data di presentazione, prende atto della intervenuta cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione.
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Le spese sostenute dal Consiglio regionale o interregionale a causa e correlate al mancato versamento sono a carico dell’iscritto moroso.
Ultimo aggiornamento
5 Gennaio 2012, 17:32