Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore

L’allontanamento di bambini/e o ragazzi/e dal proprio nucleo familiare costituisce una decisione residuale nel panorama degli interventi disposti dalla Magistratura ed attuati dai servizi sociali nel settore inerente alla tutela dei minori e della famiglia. Tuttavia, proprio per le peculiarità che presenta, deve essere oggetto di attenzione specifica da parte di tutti gli organismi coinvolti. Nella consapevolezza che un ambito così delicato riguarda innanzitutto la responsabilità della professione, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali ha pro- mosso la costituzione di un Tavolo tecnico sull’argomento, al quale hanno aderito numerose istituzioni a diverso titolo inte- ressate. Le presenti linee guida rappresentano la sintesi di un articolato lavoro di riflessione ed approfondimento che ha visto coinvolti:

Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia Associazione Nazionale Comuni Italiani Consiglio Nazionale Forense Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistentii Sociali Consiglio Superiore della Magistratura

Commissione Minori dell’Associazione Nazionale Magistrati

Ministero del Lavoro e Politiche sociali

Hanno offerto il loro contributo anche associazioni di famiglie coinvol- te in procedimenti di allontanamento di minori; la loro esperienza ha arricchito i contenuti delle presenti linee guida.

 

Linee guida

 

Il fenomeno dell’allontanamento forzato di bambini/e e ragazzi/e dal proprio nucleo familiare investe in maniera articolata e differente diversi attori sociali.

Per i servizi sociali e sociosanitari impegnati a riconoscere e prevenire situazioni di rischio per i minori e a sostenere le famiglie in difficoltà, l’allontanamento di bambini/e e ragazzi/e dai loro nuclei familiari costituisce un segmento residuale dei processi e delle attività poste in essere.

L’obiettivo prioritario degli Enti Locali e dei sevizi territoriali, infatti, deve essere quello di prevenire gli allontanamenti di minori dalle proprie famiglie. Laddove non sia possibile evitare l’allontanamento, l’obiettivo degli interventi è rappresentato dal recupero della capacità genitoriale della famiglia di origine e dalla rimozione delle cause che impedi- scono l’esercizio della sua funzione educativa e di cura. Il fine è garantire il rientro del minore in famiglia, in tempi il più possibile brevi, nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari/parentali.

E’necessario potenziare il sostegno alle famiglie non solo in funzione preventiva rispet- to agli interventi più traumatici, ma anche, successivamente, per consentire una com- prensione delle ragioni del provvedimento e una possibile crescita e recupero delle risorse interne al nucleo familiare.

In caso di allontanamento, va sempre perseguito un intervento che tenga in considera- zione il rispetto delle persone, l’informazione dei soggetti coinvolti, la ricerca delle modalità più opportune per l’esecuzione del provvedimento e la necessaria tempestività, in relazione sia alla sua efficacia sia all’esigenza di ridurre quanto più possibile il trau- ma che il minore ed i suoi familiari ne possano riportare.

Il lavoro di prevenzione e di sostegno alle situazioni di fragilità delle famiglie e delle cop- pie richiede l’attivazione di servizi competenti all’ascolto dei bisogni e alla prevenzione dei conflitti, di tutoraggio sociale, di educativa familiare e di mediazione familiare. In particolare, occorre prevedere specifiche forme di accompagnamento per le famiglie e i minori di diversa cultura.

Nell’organizzazione dei Servizi Sociali è necessario prevedere la presenza di profili pro- fessionali che si occupino con competenze specifiche di famiglie e minori, con un impe- gno complessivo di lavoro che renda possibile l’affiancamento delle famiglie in difficol- tà, in una logica di prevenzione e di rimozione degli ostacoli, favorendo e programman- do attività e progetti mirati all’integrazione sociosanitaria.Gli Enti Locali e le Regioni debbono assicurare risorse finanziarie e di personale al fine di garantire la presenza, nei servizi alla persona, di un adeguato numero di professionisti a cui assicurare formazione continua, specializzazione e supervisione professionale. E’ par- ticolarmente Importante che, al fine di una efficace e continuativa attività di supporto ai bambini ed alle famiglie, i professionisti siano stabilmente impiegati nel settore.

ll minore di cui i genitori non possono occuparsi, ha diritto ad avere accanto a sé una figura sostitutiva, quale il tutore, che lo rappresenti e che soprattutto se ne prenda cura.

Tutori e curatori speciali possono trasformarsi da presenze solo formali a figure che curano e accompagnano il minore, pertanto la personalizzazione della loro scelta appare quanto mai indispensabile.

E’ opportuno, da parte dei diversi soggetti istituzionali coinvolti in questo processo, valorizzare il contributo e l’apporto delle associazioni di famiglie per la loro funzione di advocacy, studiando anche modalità di interlocuzione di tali soggetti nel procedimento, compatibili con il sistema processuale.

La necessaria sinergia tra servizi sociali, sociosanitari, avvocatura e magistratura deve mirare, in piena condivisione, ad un incremento del sistema di tutela dei minori, parten- do dalla famiglia, con obiettivi comuni e strategie condivise. A tal fine è opportuno pro- muovere percorsi di formazione integrati.

E’ importante prevedere iniziative rivolte ai mezzi di informazione per far conoscere i principi, gli obiettivi, gli strumenti e le attività posti in essere dalle istituzioni a favore delle famiglie e dei minori. Un’informazione scorretta ed i processi di denigrazione che ne derivano verso i servizi sociali, sanitari e la magistratura, infatti, finiscono per ledere i diritti e le opportunità proprio delle persone e delle famiglie in difficoltà. Il senso di diffidenza che ne deriva rischia di ostacolare percorsi di orientamento e di sostegno .

Si elencano, di seguito, alcuni elementi da tenere in considerazione in caso di allontanamento:

  1. Il ricorso all’art. 403 del Codice Civile – di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza o amministrativa – deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, che richieda un intervento immediato di protezione. Dell’allontanamento deve darsi tempestiva comunicazione alla competente Procura Minorile per le iniziative del caso.
  2. La segnalazione di grave pregiudizio per i minori da parte dei servizi sociali e socisa- nitari alla Procura Minorile (o al Tribunale per i Minorenni nel caso in cui vi sia un pro- cedimento già pendente), deve avvenire, per quanto possibile, in maniera circostan- ziata e deve essere immediatamente seguita da una indagine accurata della situa- zione. Occorre che nella relazione siano esposti in maniera distinta gli elemendescrittivi da quelli valutativi e siano indicati gli interventi che sono stati posti in essere, ove possibile, per evitare l’allontanamento.
  3. I servizi sociali e sanitari devono condividere ed elaborare, in maniera congiunta con la Magistratura minorile o ordinaria, una procedura che presupponga una fase di preparazione e di proseguimento dell’evento.
  4. E’ importante, anche quando l’intervento sia stato attuato in via di urgenza per esi- genze di protezione del minore da pregiudizi subiti in famiglia, favorire la compren- sione degli obiettivi e degli interventi posti in essere. Nel caso in cui si debba proce- dere senza che i genitori siano presenti, va dato loro tempestivo avviso, da parte dei servizi competenti, dell’allontanamento e delle ragioni che lo hanno determinato. L’informazione deve comprendere anche il diritto di avvalersi di un difensore e di chiedere all’Autorità Giudiziaria la revoca o la modifica del provvedimento.
  5. Il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasticità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. E’ utile che l’autorità giu- diziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate ove dovessero sorgere rilevanti difficoltà nell’esecuzione del provvedimento.
  6. L’allontanamento non può essere considerato un momento a sé ma parte di un per- corso di cui è solo un tassello, con la conseguente necessità di formulare in concre- to un progetto più ampio nel quale il provvedimento si inserisce.
  7. Il provvedimento della Magistratura deve prevedere l’affidamento dell’incarico di allontanamento all’Ente e non al singolo professionista.
  8. E’ opportuno acquisire, ove possibile, il consenso o quanto meno la non opposizione all’esecuzione da parte degli interessati, anche collaborando con i difensori. È importante in ogni caso facilitare la comprensione delle ragioni del provvedimento.
  9. Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. E’ necessario prevedere una equipe stabile multi-pro- fessionale per accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia. Il rapporto professionale con gli operatori che seguono la famiglia deve essere, infatti, salvaguardato per non interrompere il rapporto fiduciario.
  10. Le equipe multidisciplinari vanno coinvolte per il sostegno e l’accompagnamento, anche nel caso in cui un minore sia rintracciato dalle forze dell’ordine su disposizio- ne dell’Autorità Giudiziaria ai fini del suo inserimento in comunità.
  11. Si consiglia di evitare quanto più possibile l’utilizzo della Forza Pubblica durante le procedure di allontanamento. L’utilizzo della Forza pubblica, nei casi in cui si renda necessario, non deve avvenire in uniforme e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l’evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari.
  12. Ognisituazionevastudiataeprogettatatenendocontodellasuaunicitàespecificità.
  13. Particolare attenzione va dedicata all’ascolto del minore e ai luoghi e ai modi in cui esso avviene, incentivando la creazione di spazi neutri per gli incontri protetti. E’ importante spiegare, tenendo conto dell’età e della capacità di comprensione, la situazione, le ragioni del provvedimento e il suo significato. È importante ascoltare i vissuti, i sentimenti, i problemi, e le aspettative del minore, accoglierlo in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.
  14. L’affidamento del minore in strutture di accoglienza, di tipologia adeguata all’età e alle caratteristiche del minore, deve essere strettamente limitato al periodo neces- sario all’elaborazione di un progetto di rientro nel nucleo familiare e, qualora questo non sia possibile, di affido intra o extra familiare o di adozione.
  15. Le strutture/famiglie che accolgono devono conoscere la situazione del minore e la motivazione del provvedimento, condividere le modalità di rapporto con i familiari, rispettare le prescrizioni, collaborare al progetto socio-educativo per il minore impostato dai servizi sociali e secondo le disposizioni dell’autorità giudiziaria, offrire l’ascolto attento e curare l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare. Il lavoro di rete deve essere costante, così come costante e incisivo deve essere l’esercizio del potere di vigilanza del Pubblico ministero minorile sulle strutture comunitarie.
  16. Appare particolarmente importante che le decisioni dell’Autorità Giudiziaria sui reclami proposti avverso i provvedimenti di allontanamento siano adottate in tempo sufficientemente breve.
  17. E’ necessario promuovere protocolli operativi e percorsi di formazione congiunti per magistrati minorili, operatori sociali e forze dell’ordine.

 

Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Lamberto Baccini, Associazione Nazionale Comuni Italiani
Simonetta Cavalli, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Milena Falaschi, VI Commissione del Consiglio superiore della Magistratura
Carla Guidi, Consiglio Nazionale Forense
Concetta La Placa, Ministero del Lavoro e Politiche sociali
Isabella Mastropasqua, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Francesco Micela, Vicepresidente dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Valeria Montaruli, Commissione Minori dell’Associazione Nazionale Magistrati
Silvana Mordeglia, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Fabio Roia, Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura
Valeria Rosetti, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli
Raoul Russo, Responsabile Welfare e Politiche Sociali dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
Raffaele Tangorra, Direttore generale dell’Inclusione sociale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

 

Allegati

[learn_more caption=”Sintesi metodologica”] Per rendere meno traumatica l’esecuzione per il minore e per i familiari, gli interventi devono articolarsi su più livelli:

1. Con i familiari: informare correttamente; far comprendere le motivazioni del provvedimento; aiutare a individuare la modalità più adeguata di realizzazione nell’interesse del minore, evitandogli un trauma maggiore; sostenere con azioni di aiuto e non di mero controllo. Promuovere preventivamente condizioni di adeguata collaborazione signi- fica spesso evitare un’esecuzione coatta e traumatica.

2. Con il minore, tenendo conto dell’età e della sua capacità di comprensione: spiegare la situazione che sta viven- do, le ragioni del provvedimento e il suo significato; ascoltare i suoi vissuti e sentimenti, i suoi problemi e le sue aspettative; accogliere in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.

3. Con chi eseguirà il provvedimento e/o con i servizi: raccogliere e valorizzare la conoscenza del caso, della situa- zione contestuale più generale e degli interventi effettuati con i familiari e il minore quali indicazioni utili da for- nire a chi effettuerà l’allontanamento vero e proprio. Ciò permetterà di individuare le modalità, i tempi e i luo- ghi esplicitando le ragioni di una presenza del professionista che ha in carico il caso o meno e della necessità di un supporto indiretto.

4. Con le strutture/famiglie che accolgono: conoscenza della situazione, del minore e della motivazione del prov- vedimento; la condivisione di modalità di rapporto con i familiari, la condivisone del rispetto delle prescrizioni, la condivisione di progetto educativo e di vita per il minore, l’ascolto attento, l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare.[/learn_more] [learn_more caption=”Sintetiche indicazioni operative / organizzative”] Al fine di rendere più efficaci gli interventi e più efficienti i servizi è indispensabile tener presente alcuni suggeri- menti organizzativi, e prevedere: – servizi dedicati, accoglienti e competenti per i minori e le loro famiglie; – professionisti stabili e con adeguato carico di lavoro in grado di stabilire una relazione significativa e duratura con i soggetti coinvolti; – equipe specializzata per situazioni di abbandono e di abuso, per provvedimenti di allontanamento e per riabili- tazione e recupero di famiglie e di minori a rischio; – uffici tutela, composti da tutori e curatori speciali separati da altre figure professionali che hanno altre funzioni. Per le funzioni di tutela e di curatela possono essere utilizzati i volontari opportunamente formati; – stabile apporto di sostegno formativo e di supervisione rivolto ai professionisti impegnati nel settore; – stabile e significativo rapporto di collaborazione tra uffici giudiziari e servizi sociali.[/learn_more]

[learn_more caption=”Sintetiche indicazioni procedurali”] Nel rispetto dei contenuti delle dichiarazioni, convenzioni e raccomandazioni internazionali e di quanto introdotto dall’111 della Costituzione sul giusto processo è opportuno adeguare le procedure sulla base di alcuni principi:

– obbligo di procedere sollecitamente;

– obbligo di fornire al minore di età tutte le informazioni pertinenti sui fatti rilevanti del procedimento che lo riguardano e sulle possibili conseguenze;

– la consultazione e l’ascolto del soggetto minore di età in ogni procedimento che lo riguarda;

– la possibilità che in caso di conflitto di interessi fra il minore e i genitori che lo rappresentano la nomina di un curatore speciale;

– l’utilizzo della disciplina di nomina di un difensore del minore distinto da quelli dei genitori nel caso in cui il conflitto di interessi con i genitori lo imponga;

– un adeguato accompagnamento del minore a ogni processo che lo riguarda da parte di figure professionali di aiuto e assistenza;

– la ricerca del consenso del minore e della sua famiglia e dei loro rappresentanti prima di prendere una decisione;

– l’ascolto di entrambi i genitori in tutti i procedimenti che hanno per oggetto decisioni relativi ai figli minori.[/learn_more]

 

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Ultimo aggiornamento

22 Ottobre 2012, 13:31