F.A.Q. Formazione
Faq 1 – Da quando decorre l’obbligo della formazione continua?
Il nuovo Regolamento per la Formazione Continua è entrato in vigore nel mese di Febbraio 2014 . L’art. 4 del Regolamento sancisce l’obbligo della Formazione e ne indica le modalità. Il primo triennio di formazione comprende gli anni: 2014 – 2015 – 2016. Per i nuovi iscritti l’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello della loro iscrizione.
Faq 2- Perchè la Formazione Continua è Obbligatoria per l’Assistente Sociale?
Il Governo Monti ha approvato la Riforma delle Professioni (D.P.R. 137/2012). Questa prevede che tutte le professioni ordinate siano soggette all’obbligo della formazione continua. Quest’ obbligo non è, però, una novità, in quanto il CNOAS già nel 2009 aveva elaborato un regolamento di formazione continua che prevedeva un periodo di sperimentazione di tre anni (dal 2010 al 2012). Il periodo di sperimentazione è terminato con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento (10 gennaio 2014, Del 01/2014 – entrato in vigore il 13 febbraio 2014).
Faq 3 – Quanti crediti si devono conseguire?
Il Nuovo Regolamento prevede 60 crediti nel triennio, di cui 15 devono inerenti l’Ordinamento Professionale e la Deontologia. (Art.5.4). Il minimo di crediti annui è 10. In questo primo triennio a causa del ritardo del parere vincolante del Ministro, il CNOAS ha stabilito di riconoscere in maniera eccezionale anche i crediti accumulati nel 2013.
Faq 4 I neo iscritti quanti crediti sono tenuti a conseguire nel triennio?
Ai neo-iscritti, il cui obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo, verrà applicata una proporzionale riduzione dei crediti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo nella seguente misura: 20 cf per ogni anno, di cui 5 deontologici.
Faq 5- Cosa fare per dimostrare di essere in regola?
Il CNOAS ha messo a disposizione di tutti gli iscritti la cosiddetta “Area Riservata” all’interno della quale è possibile registrare i propri crediti. E’ necessario, prima di accedere, registrarsi con le informazioni richieste, successivamente si riceverà una mail di conferma e di cambio della password, dopodiché è possibile iniziare la registrazione dei propri crediti all’interno dell’Area Riservata. Cliccando su “Cerca Corso” l’operazione è più immediata e permette di individuare l’”ID” del corso assegnato ed inserirlo nell’apposita sezione, compilando i campi rimasti vuoti.
E’ necessario conservare tutta la documentazione per un periodo di almeno 5 anni (Art.14.1).
Faq 6 – E’ possibile richiedere l’esonero dalla Formazione Continua?
Sì, in base a quanto stabilito dall’Art 13 del Regolamento, è possibile richiedere l’esonero per i seguenti motivi: 1) maternità o congedo parentale, 2) grave malattia o infortunio, 3) interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a 6 mesi, 4) trasferimento dell’attività professionale all’estero ed altri motivi di impedimento dovuti a causa di forza maggiore. Dal mese di Febbraio 2015 è disponibile la domanda di esonero nel menù a tendina della sezione riservata sul sito CNOAS ( cliccando qui) . La compilazione si deve attenere alla Tabella Esonero crediti redatta dal CROAS- Puglia e pubblicata sul questo sito web
Faq 7 – Come è possibile sapere se un evento è stato accreditato o se dà diritto a crediti formativi?
Il CROAS Puglia si adopererà ad aggiornare periodicamente l’elenco dei corsi e degli eventi accreditati sia attraverso la pubblicazione nella sezione “eventi” del sito regionale sia attraverso la comunicazione al Cnoas per l’aggiornamento del database degli eventi. I Crediti che vengono riconosciuti da un CROAS hanno valore su tutto il territorio nazionale
Faq 8 – Nel caso di frequenza ad un corso non accreditato è possibile chiedere il riconoscimento dei crediti?
E’ possibile in base all’Art. 11.10 del Nuovo Regolamento, il quale specifica che l’interessato deve inviare domanda allegando adeguata documentazione. Il corso o l’evento verranno riconosciuti solo se soddisfano i parametri del Nuovo Regolamento ed organizzati da Agenzie autorizzate (elenco presente su sito CNOAS cliccando qui) o da formatori accreditati (elenco presente su sito CNOAS cliccando qui)
Faq 9 – I corsi di formazione pubblicati sul sito dell’Ordine sono accreditati?
L’ordine riceve quotidianamente numerose segnalazioni di corsi di formazione svolti nella regione Puglia e sul territorio nazionale. La pubblicizzazione sul sito ha il solo fine di diffondere le informazioni e non comporta automaticamente nè l’attribuzione dei crediti agli eventi nè una selezione degli stessi.
Faq 10- Come mai la mia collega va ad un corso il 28 aprile ed è accreditato, anche se tenuto da un’Agenzia Formativa non accreditata?
Il Consiglio Regionale al momento non può attribuire crediti formativi agli eventi effettuati (o dei quali si è richiesto il riconoscimento dei crediti) dopo il 13 febbraio 2014. Se il corso si svolge il 28 aprile ma era stato chiesto il riconoscimento dei crediti prima del 13 febbraio era ancora accreditabile.
Faq 11 – Se non si adempie all’obbligo della formazione cosa succede?
Se non si adempie totalmente o parzialmente si compie un illecito disciplinare (Art.4.3).
Il Regolamento non ha specificato quali sanzioni possono essere comminate ma per analogia con il procedimento disciplinare le sanzioni saranno graduali a seconda della gravità dell’illecito. I controlli a campione partiranno dal 2017, al termine del primo triennio di applicazione.
Faq 12 – Chi può richiedere l’accreditamento?
Può richiederlo solo chi è autorizzato dal Ministero della Giustizia (Art.6).
Una novità introdotta dal Regolamento è il passaggio ad un regime autorizzatorio per tutti i soggetti, sia pubblici che privati. Per questo motivo, si consiglia di seguire la procedura inerente al riconoscimento per poter erogare attività formative utili al fine della Formazione Continua Obbligatoria per gli Assistenti Sociali (www.cnoas.it).
Il CROAS può attribuire crediti formativi solo per corsi od eventi realizzati da Enti / Agenzie o soggetti privati preventivamente autorizzati, oppure se realizzati in co-progettazione, collaborazione o convenzione con l’Ordine Regionale.
Ultimo aggiornamento
13 Luglio 2015, 18:31