Regolamento

FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.N.O.A.S.

nella seduta consiliare del 24 ottobre 2009

Sintesi

Art.1 Obiettivi

 

Gli obiettivi formativi sono:

• rafforzare abilità tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi, la comunità; allo studio, alla lettura del disagio sociale e delle metodologie di intervento di servizio sociale;

• favorire l’acquisizione di abilità tecnico–professionali in ordine a ruoli di direzione, coordinamento, gestione e all’esercizio di compiti di programmazione, progettazione, valutazione;

• acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai mutamenti in atto nel sistema delle politiche sociali sotto il profilo culturale, giuridico, istituzionale, amministrativo;

• promuovere conoscenze multidisciplinari in ordine ai fenomeni sociali di maggiore interesse per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle persone, le famiglie, la collettività;

• favorire processi di integrazione tra istituzioni, servizi e professionisti e con altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;

• rafforzare conoscenze e abilità nella valutazione della qualità degli interventi e dei servizi e di promozione dell’eccellenza;

• favorire processi di studio e di ricerca su modelli innovativi di intervento.

 

Art. 2 Formazione professionale continua

 

1. Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.

2. L’assistente sociale e l’assistente sociale specialista (di seguito indicati assistenti sociali) iscritti all’Albo hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.

3. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità indicate.

4. L’adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli obblighi professionali e deontologici, con riferimento prevalente agli ambiti di esercizio dell’attività professionale dell’iscritto all’Albo.

 

Art. 5 Eventi e attività formative integrative

 

Eventi

1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:

a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;

c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale e dai Consigli regionali dell’Ordine;

d) iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professionista è dipendente.

2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n.1 credito formativo per ogni 5 ore di partecipazione, con il limite massimo di n. 10 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo come meglio specificato nella tabella.

3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli regionali dell’Ordine o, se organizzati da associazioni, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, a condizione che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza come indicata al punto 7.a dell’art. 4.

 

Attività

1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, Eventi , ovvero nei corsi di specializzazione;

b) pubblicazioni in materia tecnico-professionale su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti di servizio sociale;

c) contratti di insegnamento nelle discipline di servizio sociale con istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di assistente sociale e di assistente sociale specialista;

e) attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali dell’Ordine competenti territorialmente;

f. svolgimento della supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;

g. attività di consigliere regionale e nazionale dell’Ordine;

h. incarichi istituzionali ricoperti in qualità di consigliere su esplicito mandato dell’Ordine e partecipazione ai gruppi di lavoro;

i. partecipazione ad attività di studio, ricerca, documentazione e coordinamento svolta su specifico mandato per realizzare progetti innovativi in servizi e ambiti non rientranti nella normale attività professionale.

 

Sistema di attribuzione dei crediti

Il Consiglio attribuisce i crediti formativi per le attività e gli eventi sopra elencati nelle seguenti modalità:

 

 

3. Nel primo triennio di valutazione, a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 per chi abbia, entro il 1° gennaio 2009 o abbia a compiere entro il 1° gennaio 2010, i 35 anni di attività professionale e a 50 per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali almeno 6 crediti nel triennio formativo in materia di ordinamento professionale e deontologia.

Attestato
x
Loading...