Statuto FIRSS
STATUTO DELLA FONDAZIONE
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONEE’ costituita la fondazione con la denominazione “Fondazione per la Formazione, l’Intervento e la Ricerca per il ServizioSociale”, in sigla “FONDAZIONE F.I.R.S.S.” Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fon- dazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. La denominazione della “Fondazione per la Formazione, l’In- tervento e la Ricerca per il Servizio Sociale” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubbli- co. La Fondazione dovrà richiedere il riconoscimento giuridico nonché gli accreditamenti quale agenzia formativa secondo le previsioni delle vigenti leggi statali e regionali, con fa- coltà del Consiglio di Amministrazione di apportare le modi- fiche al presente statuto che a tal fine saranno ritenute strettamente necessarie e inderogabili. La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e acon- fessionale. ARTICOLO 2 - SEDE La Fondazione ha sede legale presso l’Ordine degli Assisten- ti Sociali della Regione Puglia, attualmente in Bari alla Via Marcello Celentano n. 16. ARTICOLO 3 – DURATA La fondazione è costituita senza limiti di durata. ARTICOLO 4 – FINALITA’ ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALE La fondazione ha per scopo l’attuazione di tutte le iniziati- ve culturali idonee a formare e migliorare, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse, le qualità professionali e la cultura degli Assistenti Sociali Italiani e la tutela, la valorizzazione, il miglioramento del loro pa- trimonio culturale e del loro ruolo sociale. In tale ambito, svolge e promuove le necessarie attività di ricerca e forma- zione.L’attività della fondazione è primariamente rivolta agli As- sistenti sociali in esercizio, ma potrà anche essere di sup- porto all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Pu- glia o alle istituzioni o enti pubblici e privati con riferi- mento a tutto ciò che concerne l’attuazione dei propri scopi. La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l’altro, condurre |
le seguenti attività istituzionali: ARTICOLO 5 – ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, inoltre, potrà: – amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo- catrice, comodataria o comunque posseduti – promuovere anche a mezzo di pubblicazioni la conoscenza de- gli scopi e dei programmi della Fondazione e dell’attività svolta; – richiedere alle istituzioni comunitarie, statali, regiona- li e provinciali, nonché ad ogni altro Ente o Istituzione, |
avente competenza in materia di formazione ed aggiornamento professionale, l’approvazione di specifici progetti al fine di conseguirne il finanziamento; – partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbli- che e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo riten- ga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli orga- nismi anzidetti; – svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali anche in collabo- razione e/o mediante convenzione con altri soggetti pubblici o privati che perseguano finalità analoghe alle proprie. E’ vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quel- le istituzionali se non siano direttamente connesse a quel- le indicate a titolo meramente esemplificativo nel presente articolo. ARTICOLO 6 – VIGILANZA L’attività della Fondazione è vigilata ai sensi della norma- tiva vigente. ARTICOLO 7 – PATRIMONIO E CONTRIBUTI Il patrimonio della Fondazione è costituito: ARTICOLO 8 – FONDO DI GESTIONE Il fondo di gestione della fondazione è costituito: |
cremento del patrimonio indisponibile;
per il perseguimento di specifiche iniziative a deliberarsi; g) Da liberalità, legati, eredità ed erogazioni da parte di soggetti pubblici e privati; ARTICOLO 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare. I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull’an- damento della gestione sociale e dalla relazione del Reviso- re dei Conti. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestio- ne precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. E’ fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per leg- ge. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la rea- lizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ARTICOLO 10 – FONDATORI Assume lo status di “fondatore” il Consiglio dell’Ordine de- gli Assistenti Sociali della Regione Puglia. |
stituzionali, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio dell’Or- dine ai sensi del presente statuto. ARTICOLO 11 – PARTECIPANTI Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o asso- ciazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, an- che aventi sede all’estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in de- naro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Con- siglio di amministrazione che, con propria deliberazione, potrà suddividere i Partecipanti in categorie. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare ar- chivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, an- che audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell’en- te alle quali fossero invitati. I Partecipanti compongono inoltre il Collegio dei Partecipan- ti, di cui al successivo articolo 19. ARTICOLO 13 – ESCLUSIONE E RECESSO Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: 1. inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto; 3. comportamento contrario al dovere di prestazioni non pa- trimoniali. – estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; ARTICOLO 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della Fondazione: |
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministra- zione composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove Consiglieri. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, i cui mem- bri non devono necessariamente appartenere al Consiglio del- l’Ente Fondatore, durerà in carica quattro anni. L’elezione avverrà con deliberazione assunta all’unanimità dai Fondato- ri a quel momento esistenti. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere con- fermati per un massimo di due mandati ordinari consecutivi. Per assicurare i necessari e dovuti collegamenti con l’Ente Fondatore, la presenza di Consiglieri dell’Ordine deve esse- re comunque assicurata nella misura minima di un terzo del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giusti- ficato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. In tal ca- so chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla no- mina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazio- ne ordinaria e straordinaria della Fondazione. 2) predisporre le linee guida per l’attività su base annua- le e pluriennale ed a stabilire programmi di attività nel- l’ambito di eventuali indicazioni generali emanate in merito dal Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS), nonché su indicazioni motivate del Consiglio del- l’Ordine Professionale regionale; 3) deliberare sull’accettazione delle eventuali donazioni secondo le formalità stabilite dalla legge; 5) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di |
cui all’art. 11 possano divenire Partecipanti Art. 16 - COMITATO ESECUTIVO Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della fonda- zione, dal Vice Presidente e da un componente del Consiglio di amministrazione, scelto a maggioranza dal Consiglio stes- so tra i suoi componenti. Si applicano alle deliberazioni e alle convocazioni del Comi- tato Esecutivo le disposizioni previste per il Consiglio di amministrazione. |
Il Comitato Esecutivo decade alla stessa data del Consiglio di amministrazione. – delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni di personale entro il limite numerico appro- vato dal Consiglio di amministrazione, nonché su quanto al- tro necessario al funzionamento della fondazione, in confor- mità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consi- glio di amministrazione; – delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di ammi- nistrazione. ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, ad eccezione del primo che verrà nomi- nato direttamente nell’Atto Costitutivo della Fondazione. Fatto salvo il primo biennio dalla costituzione, non possono essere nominati Presidente della Fondazione: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere del Consi- glio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Pu- glia. Al Presidente sono affidati i seguenti compiti: ARTICOLO 18 - IL SEGRETARIO GENERALE Il Segretario generale, che svolge anche la funzione di teso- riere, è responsabile operativo dell’attività della fondazio- |
ne e viene nominato direttamente dal Consiglio di Amministra- zione, a maggioranza. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio di Amministrazione. – provvede alla gestione amministrativa della fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziati- ve, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; – dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deli- bere del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecuti- vo, nonché agli atti del Presidente. Egli è il capo del personale, ha il potere di firma per i pa- gamenti e dirige e coordina gli uffici della fondazione. ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI Il Collegio è convocato e presieduto dal Presidente della fondazione quando lo ritiene opportuno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti i quali han- no un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di ap- porto alla fondazione. Il Collegio dei Partecipanti costituisce momento di confron- to ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Ad esso intervengono, oltre a tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffi- ci e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giu- ridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alla Fondazione medesima e vengano ammessi. Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presi- dente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già deli- neati ovvero da individuarsi. ARTICOLO 20 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da tre o cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra assisten- ti sociali di comprovata esperienza e competenza e docenti u- niversitari. I suoi membri durano in carica tre anni e possono essere ri- confermati anche più volte. Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in rela- zione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche mate- rie, designati dal Consiglio di Amministrazione. |
Alle sedute del Comitato può partecipare, con voto consulti- vo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato. a. formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione; c. esprime pareri sulla idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti; e. Individua percorsi formativi che ritiene idonei alla cre- scita ed allo sviluppo culturale della categoria conformemen- te ai fini ed agli scopi della Fondazione; I componenti del Comitato ed il Coordinatore collaborano con il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’attuazio- ne delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi dirigono i corsi di formazione e aggiornamento rispondendo del proprio operato al Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 21 - IL REVISORE DEI CONTI Il Revisore dei Conti è nominato dall’Ente fondatore che ne stabilisce il compenso e rimane in carica per tre anni, sal- vo revoca per giusta causa. Annualmente il Revisore dei Conti riferisce, tramite relazio- ne scritta, sui controlli effettuati. ARTICOLO 22 - GRATUITA’ DEGLI INCARICHI Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque so- stenute in ragione dell’incarico, nonché i compensi del Se- gretario Generale e del Revisore dei Conti. Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire op- portune indennità in ragione dell’impegno assicurato all’at- tività della fondazione. |
ARTICOLO 23 - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi: – per avvenuto conseguimento dello scopo statutario o per so- pravvenuta impossibilità di raggiungerlo. All’atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od as- sociazioni, costituite in organizzazioni non lucrative di u- tilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’orga- nismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 24 - RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto dall’atto costi- tutivo e da presente Statuto, si fa rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. |
Ultimo aggiornamento
19 Aprile 2015, 08:36