Statuto FIRSS

STATUTO DELLA FONDAZIONE
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONEE’ costituita la fondazione con la denominazione “Fondazione per la Formazione, l’Intervento e la Ricerca per il ServizioSociale”, in sigla “FONDAZIONE F.I.R.S.S.”
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fon- dazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
La denominazione della “Fondazione per la Formazione, l’In- tervento e la Ricerca per il Servizio Sociale” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubbli- co.
La Fondazione dovrà richiedere il riconoscimento giuridico nonché gli accreditamenti quale agenzia formativa secondo le previsioni delle vigenti leggi statali e regionali, con fa- coltà del Consiglio di Amministrazione di apportare le modi- fiche al presente statuto che a tal fine saranno ritenute strettamente necessarie e inderogabili.
La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e acon- fessionale.

                      ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale presso l’Ordine degli Assisten- ti Sociali della Regione Puglia, attualmente in Bari alla Via Marcello Celentano n. 16.
Delegazioni, uffici e sedi secondarie operative potranno es- sere costituiti sul territorio regionale onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed in- cremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed in- ternazionali di supporto alla Fondazione stessa.

                     ARTICOLO 3 – DURATA
La fondazione è costituita senza limiti di durata.
      ARTICOLO 4 – FINALITA’ ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

La fondazione ha per scopo l’attuazione di tutte le iniziati- ve culturali idonee a formare e migliorare, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse, le qualità professionali e la cultura degli Assistenti Sociali Italiani e la tutela, la valorizzazione, il miglioramento del loro pa- trimonio culturale e del loro ruolo sociale. In tale ambito, svolge e promuove le necessarie attività di ricerca e forma- zione.L’attività della fondazione è primariamente rivolta agli As- sistenti sociali in esercizio, ma potrà anche essere di sup- porto all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Pu- glia o alle istituzioni o enti pubblici e privati con riferi- mento a tutto ciò che concerne l’attuazione dei propri scopi. La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l’altro, condurre

le seguenti attività istituzionali:
1. promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazio- ne professionale degli Assistenti Sociali;.
2. organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo di- dattico e scientifico nei diversi settori di interesse degli Assistenti Sociali;
3. realizzare i programmi di aggiornamento e formazione nonché i percorsi di formazione permanente che verranno deli- berati dal Consiglio dell’Ordine Professionale degli Assi- stenti Sociali della regione Puglia, anche sulla base di in- dicazioni emanate dal Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali nella sua potestà di impartire direttive e linee guida valide per tutti gli Ordini regionali;
4. partecipare, anche attraverso contratti e rapporti asso- ciativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio;
5. partecipare ad organismi e società scientifiche di speci- fico interesse professionale;
6. promuovere iniziative e attività di comunicazione sociale nell’interesse della comunità professionale e per la promo- zione e tutela dell’immagine della professione;
7. erogare premi e borse di studio, destinate a facilitare l’accesso alla professione di giovani che ne siano meritevo- li.

  ARTICOLO 5 – ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, inoltre, potrà:
– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi- nanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l’e- sclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici regi- stri, con enti pubblici o privati, che siano considerate op- portune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fon- dazione;

– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo- catrice, comodataria o comunque posseduti
– organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di stu- dio, stage e quant’altro sarà ritenuto necessario all’accre- scimento ed alla diffusione della formazione culturale e pro- fessionale degli Assistenti sociali;

– promuovere anche a mezzo di pubblicazioni la conoscenza de- gli scopi e dei programmi della Fondazione e dell’attività svolta;
– curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste nelle materie di interesse su supporto cartaceo e multimediale;

– richiedere alle istituzioni comunitarie, statali, regiona- li e provinciali, nonché ad ogni altro Ente o Istituzione,

avente competenza in materia di formazione ed aggiornamento professionale, l’approvazione di specifici progetti al fine di conseguirne il finanziamento;
– stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a ter- zi di parte delle attività nonché di studi specifici e consu- lenze;

– partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbli- che e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo riten- ga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli orga- nismi anzidetti;

– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali anche in collabo- razione e/o mediante convenzione con altri soggetti pubblici o privati che perseguano finalità analoghe alle proprie.

E’ vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quel- le istituzionali se non siano direttamente connesse a quel- le indicate a titolo meramente esemplificativo nel presente articolo.

                    ARTICOLO 6 – VIGILANZA

L’attività della Fondazione è vigilata ai sensi della norma- tiva vigente.

             ARTICOLO 7 – PATRIMONIO E CONTRIBUTI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in dena- ro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dall’Ordine de- gli Assistenti Sociali della Regione Puglia, dai partecipan- ti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stes- sa acquistati secondo le norme del presente statuto;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consi- glio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
– da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.
Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

                ARTICOLO 8 – FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:
a) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio in- disponibile e dalle attività della fondazione medesima;
b) Da ogni altro bene mobile o immobile che potrà pervenire da Enti e privati, che non sia espressamente destinato ad in-

cremento del patrimonio indisponibile;
c) Da quote e contributi ordinari che l’ente fondatore do- vesse mettere a disposizione annualmente per il funzionamen- to delle attività previste e comunque nella misura utile al- lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione;

  1. d)  Da eventuali contributi occasionali;
  2. e)  Da eventuali utili di gestione annuale;
  3. f)  Da contributi straordinari erogati dall’ente fondatore

per il perseguimento di specifiche iniziative a deliberarsi; g) Da liberalità, legati, eredità ed erogazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
h) Da eventuali proventi derivante dalle attività svolte an- che in forma di quota di partecipazione a corsi, convegni, seminari e qualunque altra iniziativa.
Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realiz- zazione dei suoi scopi.
La gestione della fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

        ARTICOLO 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare.
Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l’anno successivo ed entro il 30 (trenta) giugno il bi- lancio consuntivo dell’anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull’an- damento della gestione sociale e dalla relazione del Reviso- re dei Conti.
Gli organi della fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazio- ni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestio- ne precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

E’ fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per leg- ge. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la rea- lizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

                   ARTICOLO 10 – FONDATORI

Assume lo status di “fondatore” il Consiglio dell’Ordine de- gli Assistenti Sociali della Regione Puglia.
Possono divenire “fondatori”, con deliberazione assunta all’unanimità dai Fondatori a quel momento esistenti, le per- sone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti i-

stituzionali, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio dell’Or- dine ai sensi del presente statuto.

                  ARTICOLO 11 – PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o asso- ciazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, an- che aventi sede all’estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in de- naro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Con- siglio di amministrazione che, con propria deliberazione, potrà suddividere i Partecipanti in categorie.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
ARTICOLO 12 – PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare ar- chivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, an- che audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell’en- te alle quali fossero invitati.

I Partecipanti compongono inoltre il Collegio dei Partecipan- ti, di cui al successivo articolo 19.

              ARTICOLO 13 – ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;

3. comportamento contrario al dovere di prestazioni non pa- trimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luo- go anche per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fon- dazione. Nel caso di recesso o esclusione di tutti i Parteci- panti, il componente del Consiglio di amministrazione scelto eventualmente tra gli stessi cessa immediatamente di farne parte.

            ARTICOLO 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Comitato Esecutivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario Generale;
  5. il Collegio dei Partecipanti;
  6. il Revisore dei Conti;
  7. il Comitato Tecnico Scientifico.
            ARTICOLO 15 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
    

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministra- zione composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove Consiglieri.
Il primo Consiglio di Amministrazione, i cui membri resteran- no in carica per due anni, sarà costituito da nove membri, tutti scelti tra i consiglieri dell’Ordine Professionale de- gli Assistenti Sociali della Regione Puglia, designati con apposito atto deliberativo del Consiglio dell’Ente Fondatore e nominati nell’atto costitutivo.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, i cui mem- bri non devono necessariamente appartenere al Consiglio del- l’Ente Fondatore, durerà in carica quattro anni. L’elezione avverrà con deliberazione assunta all’unanimità dai Fondato- ri a quel momento esistenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere con- fermati per un massimo di due mandati ordinari consecutivi. Per assicurare i necessari e dovuti collegamenti con l’Ente Fondatore, la presenza di Consiglieri dell’Ordine deve esse- re comunque assicurata nella misura minima di un terzo del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giusti- ficato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. In tal ca- so chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla no- mina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazio- ne ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede, tra l’altro, a:
1) approvare il rendiconto preventivo e consuntivo di ogni anno solare;

2) predisporre le linee guida per l’attività su base annua- le e pluriennale ed a stabilire programmi di attività nel- l’ambito di eventuali indicazioni generali emanate in merito dal Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS), nonché su indicazioni motivate del Consiglio del- l’Ordine Professionale regionale;

3) deliberare sull’accettazione delle eventuali donazioni secondo le formalità stabilite dalla legge;
4) decidere sugli investimenti del patrimonio e di ogni al- tro bene pervenuto alla Fondazione;

5) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di

cui all’art. 11 possano divenire Partecipanti
6) deliberare sui criteri e modalità per l’assunzione ed il licenziamento del personale;
7) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale;
8) designare procuratori speciali per singoli atti o catego- rie di atti, determinandone i poteri;
9) deliberare in ordine alle modifiche del presente Statu- to, da sottoporre all’autorità tutoria per l’approvazione nei modi di legge, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti;
10) deliberare l’approvazione dei regolamenti organizzativi interni;
11) deliberare su ogni altra materia di interesse della Fon- dazione, fatte salve le competenze del Fondatore.
Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.
Il Consiglio di Amministrazione deve presentare al Consiglio dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Re- gione Puglia i rendiconti sulle attività svolte.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente quattro volte l’an- no, ogni tre mesi, ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione è fatta, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio d’Am- ministrazione con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza membri in carica e delibera a maggioranza assolu- ta dei presenti. In caso di parità, il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.
Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da te- nersi con le modalità previste per l’omologo libro delle so- cietà per azioni.

                 Art. 16 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della fonda- zione, dal Vice Presidente e da un componente del Consiglio di amministrazione, scelto a maggioranza dal Consiglio stes- so tra i suoi componenti.

Si applicano alle deliberazioni e alle convocazioni del Comi- tato Esecutivo le disposizioni previste per il Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Esecutivo decade alla stessa data del Consiglio di amministrazione.
Il Comitato Esecutivo:
– predispone gli schemi dei bilanci, redigendone le relazio- ni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di ammini- strazione; gli schemi di bilancio, con le allegate relazio- ni, debbono essere trasmessi al Revisore dei conti almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la deliberazione; – determina il trattamento economico e giuridico dei dirigen- ti e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore commercio e servizi;

– delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni di personale entro il limite numerico appro- vato dal Consiglio di amministrazione, nonché su quanto al- tro necessario al funzionamento della fondazione, in confor- mità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consi- glio di amministrazione;

– delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di ammi- nistrazione.

                 ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, ad eccezione del primo che verrà nomi- nato direttamente nell’Atto Costitutivo della Fondazione. Fatto salvo il primo biennio dalla costituzione, non possono essere nominati Presidente della Fondazione: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere del Consi- glio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Pu- glia.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:
– rappresentare la Fondazione, sia legalmente sia in giudi- zio, in ogni stato e grado, anche con facoltà di conciliare qualunque controversia;
– presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
– provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consi- glio di amministrazione e del Comitato Esecutivo;
– esercitare le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di urgenza il Presidente potrà adottare provvedimen- ti di competenza del Consiglio di Amministrazione e/o del Co- mitato Esecutivo, limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione. Tali provvedimenti dovranno esse- re sottoposti a successiva ratifica nella prima successiva a- dunanza del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vicepre- sidente, dal Segretario Generale.

             ARTICOLO 18 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale, che svolge anche la funzione di teso- riere, è responsabile operativo dell’attività della fondazio-

ne e viene nominato direttamente dal Consiglio di Amministra- zione, a maggioranza. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.
In particolare, il Segretario generale, nell’ambito delle di- rettive degli organi della fondazione:

– provvede alla gestione amministrativa della fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziati- ve, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deli- bere del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecuti- vo, nonché agli atti del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali che sottoscrive in- sieme al Presidente.

Egli è il capo del personale, ha il potere di firma per i pa- gamenti e dirige e coordina gli uffici della fondazione.

          ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Il Collegio è convocato e presieduto dal Presidente della fondazione quando lo ritiene opportuno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti i quali han- no un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di ap- porto alla fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti costituisce momento di confron- to ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Ad esso intervengono, oltre a tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffi- ci e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giu- ridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alla Fondazione medesima e vengano ammessi.

Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presi- dente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già deli- neati ovvero da individuarsi.

        ARTICOLO 20 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da tre o cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra assisten- ti sociali di comprovata esperienza e competenza e docenti u- niversitari.

I suoi membri durano in carica tre anni e possono essere ri- confermati anche più volte.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in rela- zione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche mate- rie, designati dal Consiglio di Amministrazione.
I lavori del Comitato sono diretti da un Coordinatore nomina- to dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Alle sedute del Comitato può partecipare, con voto consulti- vo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato.
Il Comitato Tecnico Scientifico:

a. formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
b. esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle at- tività istituzionali;

c. esprime pareri sulla idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
d. esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attua- te dalla Fondazione;

e. Individua percorsi formativi che ritiene idonei alla cre- scita ed allo sviluppo culturale della categoria conformemen- te ai fini ed agli scopi della Fondazione;
f. raccoglie le istanze e le proposizioni culturali da parte di Enti e iscritti all’Albo al fine di pianificare iniziati- ve future.

I componenti del Comitato ed il Coordinatore collaborano con il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’attuazio- ne delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi dirigono i corsi di formazione e aggiornamento rispondendo del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

             ARTICOLO 21 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall’Ente fondatore che ne stabilisce il compenso e rimane in carica per tre anni, sal- vo revoca per giusta causa.
Il Revisore, iscritto nell’albo dei Dottori Commercialisti o Ragionieri, è chiamato ad accertare l’osservanza delle leg- gi, delle norme dello Statuto e dei regolamenti; provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare te- nuta delle scritture contabili; esamina il bilancio preventi- vo ed il bilancio consuntivo esprimendo il suo parere median- te apposite relazione sui preventivi e consuntivi ed effet- tua le verifiche di cassa.

Annualmente il Revisore dei Conti riferisce, tramite relazio- ne scritta, sui controlli effettuati.
Il Revisore dei conti può partecipare con voto consultivo al- le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

           ARTICOLO 22 - GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque so- stenute in ragione dell’incarico, nonché i compensi del Se- gretario Generale e del Revisore dei Conti.

Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire op- portune indennità in ragione dell’impegno assicurato all’at- tività della fondazione.

   ARTICOLO 23 - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
– per volontà unanime dei fondatori in quel momento esisten- ti;

– per avvenuto conseguimento dello scopo statutario o per so- pravvenuta impossibilità di raggiungerlo.
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di am- ministrazione, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

All’atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od as- sociazioni, costituite in organizzazioni non lucrative di u- tilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’orga- nismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

                     ARTICOLO 24 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dall’atto costi- tutivo e da presente Statuto, si fa rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Firmato da: DE ROBERTIS Giuseppe, Simone Mara Francesca (te- ste) e Netti Loredana (teste). Il Notaio Sergio Capotorto. Vi è il sigillo.

Ultimo aggiornamento

19 Aprile 2015, 08:36